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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35577/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 9 marzo 2026, che aveva rigettato l’istanza proposta ai sensi dell’art. 671 c.p.p. di declaratoria di estinzione della pena inflittale nel 2013 per un furto aggravato commesso nel 2008. L’istanza invocava la riforma Cartabia, intervenuta dopo la condanna, che ha assoggettato il reato di furto di cui all’art. 624 c.p. alla procedibilità a querela, e la mancata proposizione della querela. Il testo non espone ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell’esecuzione, richiamando il principio per cui la trasformazione della procedibilità da ufficio a querela non determina abolizione del reato e non costituisce causa di revoca della condanna ai sensi dell’art. 673 c.p.p., poiché il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    ha rigettato, in sede di applicazione ex art. 671 cod. proc. pen. della disciplina della continuazione, una istanza di declaratoria di estinzione della pena

    La disposizione individua la sede esecutiva nella quale era stata presentata l’istanza; la decisione non riconosce, attraverso tale procedimento, l’estinzione della pena richiesta.

  • art. 673 c.p.p.

    non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di "abolitio criminis".

    La sopravvenuta necessità della querela, anche se questa non è stata proposta, non comporta abolizione del reato né consente la revoca della condanna ai sensi dell’art. 673 c.p.p., perché il regime di procedibilità non integra un elemento costitutivo della fattispecie.

  • art. 624 c.p.

    condannato nel 2013 per un reato di furto aggravato commesso nel 2008

    Il reato oggetto della condanna è il furto; la Corte applica il principio secondo cui il successivo mutamento del regime di procedibilità del reato non equivale ad abolizione della fattispecie.

Massime di principio

  • La sopravvenuta trasformazione di un reato da procedibile d’ufficio a procedibile a querela, in assenza della querela, non determina abolizione criminis e non costituisce causa di revoca della condanna ai sensi dell’art. 673 c.p.p., poiché il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiFurtoImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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