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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03396/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento tecnico preventivo promosso da una donna per verificare i danni a proprie abitazioni e a un locale seminterrato, danni che ella imputava al condominio, al ricorrente e a un terzo. La consulenza svolta nel procedimento cautelare aveva escluso che i danni lamentati fossero riferibili all'immobile del ricorrente. Successivamente, il medesimo soggetto ha agito davanti al Giudice di Pace chiedendo che la controparte fosse condannata a pagare le spese legali sostenute per difendersi nel procedimento di ATP, deducendo anche l'accertamento negativo della propria responsabilità rispetto alla pretesa originaria. La domanda è stata rigettata nei primi due gradi perché i giudici di merito hanno ritenuto che, trattandosi di istruttoria ante causam, non fosse applicabile il criterio della soccombenza ai fini della rifusione delle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 320 e 183 c.p.c. e delle regole di interpretazione, lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento negativo della propria responsabilità; con il secondo motivo, in via subordinata, ha censurato l'eventuale qualificazione della stessa domanda come domanda nuova e dunque inammissibile, sostenendo che si trattasse al più di emendatio. La controricorrente ha resistito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il ricorso denunciava sostanzialmente un'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta sin dall'atto introduttivo, ossia l'accertamento negativo della responsabilità del ricorrente rispetto alla pretesa azionata nel procedimento ex art. 696 c.p.c. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non ne determina l'inammissibilità se dal contenuto sia chiaramente individuabile il vizio dedotto, e ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata decisione sulla domanda. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la mancata decisione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nullità della sentenza.

  • art. 320 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non autonomamente scrutinato nel merito dalla Corte.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non autonomamente scrutinato nel merito dalla Corte.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    censure espressamente e tassativamente previste

    il ricorso per cassazione deve essere ricondotto a uno dei motivi tipizzati, ma non occorre una formulazione sacramentale se il vizio denunciato è chiaramente desumibile dal contenuto del motivo.

  • art. 696 c.p.c.

    il procedimento di accertamento tecnico preventivo è il contesto originario della lite, richiamato per descrivere la domanda da cui sono derivate le spese reclamate.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 e 1369 c.c.

    richiamati dal ricorrente come regole di interpretazione negoziale o dell'atto processuale, ma non costituiscono oggetto di una autonoma statuizione decisiva.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente introdotta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina nullità della decisione.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione conta la sostanza del vizio dedotto e non l'esatta etichetta formale del motivo, purché il contenuto consenta di individuare con chiarezza la censura.
  • Quando una domanda è stata proposta sin dall'atto introduttivo, il giudice di merito non può eluderne l'esame qualificandola impropriamente come nuova senza pronunciarsi sul suo effettivo contenuto.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto per omessa pronuncia, il motivo subordinato che dipende dalla medesima questione resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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