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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33344/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la decisione del Tribunale di Matera, con la quale era stata affermata la sua responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 392, 393 e 614 c.p., quest'ultimo aggravato secondo quanto riportato nel testo. Con memoria depositata nell'interesse dell'imputata, è stata dedotta l'assenza di specificità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che la censura riguardava la dosimetria della pena e non la valutazione delle circostanze aggravanti; essa non era stata previamente proposta con l'atto di appello e, pertanto, costituiva motivo nuovo non consentito in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che il motivo sarebbe stato comunque privo di specificità anche nella formulazione prospettata davanti alla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul trattamento sanzionatorio fosse nuova perché non dedotta in appello e comunque generica. Ha aggiunto che, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata, erano comprensibili le ragioni poste a fondamento della conferma della pena inflitta in primo grado. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.

    La sentenza richiama la norma quale disposizione incriminatrice di uno dei reati per i quali è stata affermata la responsabilità dell'imputata, senza svilupparne l'interpretazione.

  • art. 393 c.p.

    La sentenza richiama la norma quale disposizione incriminatrice di uno dei reati per i quali è stata affermata la responsabilità dell'imputata, senza svilupparne l'interpretazione.

  • art. 614 c.p.

    La sentenza richiama la norma quale disposizione incriminatrice del reato di violazione di domicilio aggravata, secondo quanto risulta dal testo, senza svilupparne l'interpretazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte applica la previsione secondo cui non sono consentiti in cassazione motivi nuovi rispetto a quelli dedotti con l'atto di appello, con conseguente inammissibilità della censura.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo concernente la dosimetria della pena quando la relativa censura non sia stata previamente dedotta con l'atto di appello, trattandosi di motivo nuovo ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Una censura sul trattamento sanzionatorio deve essere formulata in modo specifico; la genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è adeguata quando, considerata nel suo complesso, consente di comprendere le ragioni della conferma della pena irrogata in primo grado.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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