Cassazione Penale, Sentenza n. 30099/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino (17/11/2022) che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Alessandria (15/12/2017) per il reato previsto dall'art. 393 c.p., lamentando errata applicazione della norma e vizio di motivazione per non aver valorizzato la sua versione circa le giustificazioni sul possesso delle chiavi sottratte alla persona offesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui riproponeva questioni già affrontate con motivazione puntuale in primo e secondo grado (affidandosi alla valutazione di attendibilità della persona offesa). Tuttavia, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, nel corso del giudizio di cassazione, la persona offesa Nicolosi Monica ha rimesso la querela, accettata regolarmente, con la conseguente estinzione del reato procedibile a querela. Il giudice di legittimità ha pertanto dichiarato l'estinzione del reato e, non essendo diverso disposto nella remissione, ha condannato il querelato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Norma che descrive il reato contestato; la Corte ha ritenuto che, pur se la valutazione di merito rimaneva, il reato è estinto per remissione della querela intervenuta successivamente.
art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'assegnazione del ricorso alla Sezione competente e per la dichiarazione di inammissibilità di questioni già decise in grado di merito.
artt. 339 e 340 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alle formalità essenziali della remissione della querela; la Corte ha ritenuto regolari gli adempimenti e quindi operante l'estinzione del reato per remissione.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Fondamento per la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali in assenza di diversa pattuizione nell'atto di remissione.
Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004 (giurisprudenza)
Principio affermato: la remissione della querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità; il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta durante il giudizio di cassazione e accettata con le formalità previste (artt. 339 e 340 c.p.p.), estingue il reato procedibile a querela anche se persistono questioni di inammissibilità del ricorso.
- Il giudice di legittimità è tenuto a rilevare e dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per remissione di querela, purché la remissione sia tempestiva e formalmente regolare.
- La presentazione in cassazione di censure già esaminate e motivate nei gradi di merito può comportare l'inammissibilità del ricorso per reiterazione di questioni di fatto o di apprezzamento della prova.
- La remissione della querela non disciplina automaticamente la ripartizione delle spese: se nell'atto di remissione non è previsto diversamente, il querelato può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
- In situazioni analoghe è consigliabile verificare tempestivamente la regolarità formale dell'atto di remissione e, se si è parte procedente, prevedere espressamente nella remissione eventuali patti sulle spese per evitare condanne indesiderate.
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