Cassazione Penale, Sentenza n. 36354/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/10/2021 con cui il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione e rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) censura per l'inserimento di un aumento di pena di un anno per il reato indicato al capo "C" della sentenza della Corte d'appello del 19/07/2017, nonostante quella condanna fosse stata annullata dalla Cassazione (sent. n. 32215/2018); (2) violazione del divieto di reformatio in peius per aver aumentato gli incrementi di pena rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione per i reati compresi nella sentenza del 19/07/2017, e mancata considerazione della sovrapponibilità delle condotte associative; (3) analoga violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento ai reati giudicati con la sentenza del 31/05/2017 (aumento per il capo "B"). I motivi invocano, tra gli altri, artt. 81 c.2 cod. pen., 125 e 671 c.p.p., e le norme di impugnazione (art. 606 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'aumento di pena di un anno calcolato dal giudice dell'esecuzione per il capo "C" non poteva sussistere perché la condanna relativa a quel capo era stata annullata con sentenza della Cassazione n. 32215/2018 e quindi non esisteva una condanna irrevocabile da computare. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di un anno relativo al capo "C" e la pena complessiva è stata rideterminata in anni tredici, mesi dieci e giorni venti di reclusione (anziché anni quattordici, mesi dieci e giorni venti). I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di specificità e per insufficienza documentale che non ha consentito la comparazione tra le misure inflitte in cognizione e quelle rideterminate in sede esecutiva. Per il resto il riconoscimento della continuazione è stato confermato.
Norme richiamate
Norma invocata in relazione all'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione quantifica la pena complessiva per i reati unificati dal vincolo della continuazione.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Riferimento al principio che disciplina la determinazione dell'aumento di pena nella continuazione (criterio di cumulo/accertamento degli aumenti). La sentenza richiama il principio per valutare la correttezza del calcolo degli incrementi.
Norma riguardante l'esecuzione delle sentenze e i rapporti tra sentenze non irrevocabili; richiamata nel contesto dell'impossibilità di computare una condanna annullata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Disposizioni che elencano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione). Usate dal ricorrente per articolare le censure e valutate dalla Corte per ammissibilità e fondatezza.
Norma citata dal ricorrente (probabilmente in relazione a termini o modalità di impugnazione); la Corte non ha ritenuto decisiva la questione per i motivi dichiarati inammissibili.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Predisposizione che consente alla Corte di annullare senza rinvio e provvedere nella sostanza quando non è necessario un ulteriore accertamento di fatto; applicata per eliminare l'aumento illegittimo e rideterminare la pena complessiva.
Massime di principio
- Non può essere computato alcun aumento di pena relativo a un reato per il quale non esiste una condanna irrevocabile (es. condanna annullata dalla Cassazione).
- In sede esecutiva il giudice che ridetermina la pena complessiva per reati in continuazione non può incrementare le pene inflitte in sede di cognizione in pejus; la disciplina della continuazione è favorevole al condannato e non può giustificare un aggravamento delle singole misure già giudicate.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici: bisogna indicare chiaramente le parti della decisione contestate e fornire elementi/documenti che permettano la comparazione delle misure (altrimenti i motivi possono essere dichiarati inammissibili).
- Quando la Corte ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può annullare senza rinvio e decidere nel merito (art. 620 c.p.p.), rimuovendo l'errore e rideterminando la pena complessiva.
- In impugnazioni contro decisioni esecutive è essenziale allegare le sentenze di condanna definitive (o indicarne lo stato) per dimostrare quali incrementi siano effettivamente computabili nella rideterminazione della pena.
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