Ordinanza n. 1674/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Questore della Provincia di Caserta n. -OMISSIS- contenente l’ordine di allontanamento con foglio di via obbligatorio dal Comune di Villa Literno e nel contempo di divieto di ritornare per un periodo di anni uno se non preventivamente autorizzata con l’avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà denunziata all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 2 e 76 del D.lgs nr. 159 del 2011 emanato nei confronti del ricorrente notificato in data 24.04.2026 di ogni atto, preordinato, conseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Questore di Caserta recante ordine di allontanamento con foglio di via obbligatorio dal Comune di Villa Literno e divieto di ritorno per un anno, salvo autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Questore di Caserta notificato il 24 aprile 2026, con cui gli è stato imposto l'allontanamento dal Comune di Villa Literno e il divieto di ritorno per un anno, salvo previa autorizzazione. Dal testo emerge che il provvedimento è stato adottato in relazione alla gravità del comportamento tenuto dal ricorrente nell'episodio del 2 febbraio 2026 e ai numerosi precedenti di polizia richiamati dall'amministrazione. Il ricorrente ha inoltre rappresentato esigenze connesse alla frequentazione, da parte dei figli minori, di istituti scolastici situati nel Comune di Villa Literno.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che il ricorso non deducesse motivi suscettibili di probabile accoglimento nel merito. In particolare, il Collegio ha escluso, allo stato della cognizione cautelare, la manifesta irragionevolezza o sproporzione del provvedimento questorile, considerata la gravità del comportamento riferito all'episodio del 2 febbraio 2026 e la presenza dei numerosi precedenti di polizia citati dall'amministrazione. Ha inoltre rilevato che il ricorrente risiede nel Comune di Lusciano e che, per consentirgli di frequentare i figli minori presso gli istituti scolastici di Villa Literno, egli può chiedere all'amministrazione l'autorizzazione a entrare nel territorio comunale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il Collegio ha escluso la probabile fondatezza delle censure nel merito e ha quindi respinto la sospensione.
Richiamati nel provvedimento questorile quale fondamento dell'avvertenza relativa alla denuncia all'autorità giudiziaria in caso di inosservanza del foglio di via.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di foglio di via obbligatorio può essere negata quando, sulla base della gravità della condotta contestata e dei precedenti di polizia richiamati dall'amministrazione, non emergano motivi suscettibili di probabile accoglimento nel merito.
- La valutazione cautelare di un foglio di via obbligatorio non evidenzia manifesta irragionevolezza o sproporzione quando la misura risulti correlata alla gravità dell'episodio contestato e a plurimi precedenti di polizia.
- Le esigenze di frequentazione dei figli minori nel territorio colpito dal divieto di ritorno non impongono necessariamente la sospensione della misura quando l'ordinamento consenta al destinatario di chiedere all'amministrazione un'autorizzazione di ingresso per tali esigenze.
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