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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18920/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha applicato la custodia cautelare in carcere anche rispetto al capo 5 (un episodio di estorsione) che inizialmente il GIP aveva escluso. Il ricorrente deduceva insufficienza dei gravi indizi in relazione alla sua partecipazione al fatto (sosteneva che la dinamica era riconducibile sostanzialmente al solo suocero Sanfilippo Liborio e che la frase attribuita al ricorrente "tratturia, tratturia che poi ti faccio vedere io" non fosse minacciosa né attribuibile con certezza a lui) e contestava la necessità della misura carceraria ritenendo adeguata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicata a altro concorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia realmente confutato la motivazione del Tribunale ma abbia offerto una ricostruzione alternativa dei fatti. Il Tribunale aveva valutato la frase contestata nel contesto di una lunga serie di atti intimidatori posti in essere dal clan Sanfilippo, rilevando la piena partecipazione del ricorrente all'organizzazione mafiosa e la sua conoscenza e condivisione delle vessazioni; ha inoltre ritenuto sussistente il pericolo di recidiva (presunzione ex art. 275, comma 3 c.p.p.) e l'idoneità della custodia cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; disposta altresì la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen.

    La Corte e il Tribunale hanno inserito l'episodio estorsivo nella cornice di una associazione mafiosa, valutando la condotta del ricorrente alla luce della tipicità mafiosa e attribuendo alle condotte maggiore pericolosità e rilevanza probatoria.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    presunta ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Il tribunale ha fatto leva sulla presunzione di pericolo di recidiva prevista dalla norma per giustificare la necessità della custodia cautelare, in assenza di elementi contrari tali da escludere tale presunzione.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod.proc.pen..

    Disposizione procedurale che ordina gli adempimenti di registrazione e comunicazione necessari per l'esecuzione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando si contesta una misura cautelare bisognerebbe affrontare punto per punto la motivazione del giudice e non limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti; la cassazione valuta la correttezza logico-giuridica della motivazione più che formulazioni alternative non specificamente confutatorie.
  • La collocazione di un episodio nel contesto di un'associazione mafiosa (art. 416-bis) aumenta il peso probatorio e la percezione della pericolosità del soggetto, favorendo l'applicazione di misure cautelari più afflittive.
  • Frasi anche apparentemente ambigue o isolate possono assumere rilievo probatorio se si inseriscono in una serie di comportamenti intimidatori e in un quadro fattuale coerente con la contestazione.
  • Per ottenere misure alternative alla custodia cautelare (es. domiciliari con braccialetto) occorre produrre elementi specifici e concreti che dimostrino l'assenza della pericolosità dedotta dal giudice e non solo argomentazioni generiche.
  • La presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p. può essere determinante; è necessario fornire elementi contrari per scalfire tale presunzione.
  • In sede di impugnazione cautelare la Corte è attenta alla completezza e alla concretezza delle censure: difese generiche o non confrontate con i passaggi decisivi della motivazione rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie.

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