Sentenza n. 1521/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni del Consiglio comunale di revoca del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale e di dichiarazione del dissesto finanziario, nonché decreto di nomina del Commissario straordinario di liquidazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già Sindaco del Comune di Sellia, ha impugnato le deliberazioni consiliari con cui l’ente ha revocato la precedente decisione di ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale e ha dichiarato il dissesto finanziario, nonché le relazioni del responsabile dell’area finanziaria e del revisore unico, gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, il decreto presidenziale di nomina del Commissario straordinario di liquidazione. Ha dedotto: la violazione delle prerogative dei consiglieri comunali per la convocazione del Consiglio con un preavviso di sole ventisei ore, in luogo dei cinque giorni previsti; l’assenza dei presupposti per il dissesto, con particolare riferimento alla certezza, liquidità ed esigibilità delle passività; l’illogicità e l’insufficienza della motivazione nella scelta di abbandonare il piano di riequilibrio già deliberato; l’estraneità della precedente amministrazione alle cause del dissesto; lo sviamento di potere, sostenendo che il dissesto sarebbe stato utilizzato per finalità politiche o privatistiche. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, di legittimazione e di interesse ad agire dell’ex Sindaco.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia riguarda una deliberazione autonoma del Comune di dichiarazione del dissesto, estranea ai procedimenti di controllo e alle altre ipotesi attribuite alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse concreto e attuale dell’ex Sindaco, poiché la dichiarazione di dissesto può comportare l’attivazione di un’indagine sulla responsabilità degli amministratori, con conseguenti limitazioni all’accesso a cariche pubbliche e candidature; ha però precisato che l’accertamento della responsabilità contabile spetta alla Corte dei conti. Nel merito, il motivo relativo alla tardiva convocazione del Consiglio è stato respinto perché le garanzie partecipative dei consiglieri possono essere fatte valere soltanto dai componenti dell’organo consiliare, non da un soggetto estraneo. Sono state ritenute sussistenti le condizioni per il dissesto sulla base del disavanzo superiore al 100%, della massa passiva emersa, dei debiti fuori bilancio, dei debiti tributari e previdenziali, del ricorso a fondi vincolati, delle procedure esecutive, delle criticità sui residui e delle ridotte dimensioni demografiche dell’ente. Il TAR ha escluso che l’art. 244 TUEL richieda che tutte le passività siano certe in senso assoluto, rilevando che la norma considera crediti liquidi ed esigibili di terzi e che la documentazione prodotta dimostrava una situazione debitoria significativa, mediante richieste di pagamento, diffide, titoli esecutivi e avvisi di accertamento. È stata ritenuta ragionevole la scelta di abbandonare il piano di riequilibrio, in quanto la dichiarazione di dissesto è atto dovuto al ricorrere dei presupposti di legge e la valutazione sulla sostenibilità del risanamento, pur tecnico-discrezionale, risultava supportata da dati contabili e finanziari oggettivi. La censura relativa all’estraneità dell’ex amministrazione è stata dichiarata manifestamente inammissibile perché attinente alla responsabilità amministrativo-contabile, riservata alla Corte dei conti. Lo sviamento è stato respinto perché genericamente formulato e privo di riscontro, essendo la decisione fondata su una complessiva rivalutazione documentata della situazione economico-finanziaria. I motivi aggiunti contro la nomina del Commissario straordinario di liquidazione sono stati respinti in via derivata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, lett. b), c), d) ed e), d.lgs. 174/2016
La cognizione dei ricorsi avverso le pronunce delle Sezioni regionali di controllo, contro i piani di riequilibrio finanziario pluriennale, in materia di ammissione al fondo di rotazione e sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione.
Le ipotesi di giurisdizione contabile previste dalla disposizione non comprendono l’impugnazione autonoma della deliberazione comunale di dichiarazione del dissesto adottata al di fuori dei procedimenti di controllo della Corte dei conti.
artt. 100 e 103 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Al di fuori delle ipotesi di giurisdizione contabile speciale, si applicano i criteri ordinari di riparto, con devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative all’esercizio di poteri autoritativi incidenti su interessi legittimi.
art. 245, comma 5, d.lgs. 267/2000
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le conseguenze interdittive, di incandidabilità e pecuniarie derivanti dall’eventuale accertamento della responsabilità per il dissesto fondano l’interesse concreto e attuale degli ex amministratori a impugnare la deliberazione di dissesto, senza attribuire al giudice amministrativo la cognizione sulla responsabilità contabile.
art. 39, comma 4, d.lgs. 267/2000
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina del termine di convocazione del Consiglio comunale tutela le prerogative partecipative dei consiglieri e la possibilità di esercitare consapevolmente il diritto di voto.
art. 125 R.D. 148/1915
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato, insieme all’art. 39 TUEL e alle disposizioni regolamentari comunali, quale fonte delle garanzie relative al termine di convocazione dell’organo consiliare.
art. 244, comma 1, d.lgs. 267/2000
L’ente versa in condizioni di dissesto finanziario quando: a) non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili; b) esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
La dichiarazione di dissesto è dovuta quando ricorrono i presupposti normativi. La nozione di crediti liquidi ed esigibili non impone che ogni passività sia definitivamente incontestabile o certa in senso assoluto; possono rilevare anche debiti tributari e previdenziali documentati da richieste di pagamento, diffide, accertamenti e titoli esecutivi.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale fondamento della relazione del revisore dei conti relativa alla situazione finanziaria dell’ente e alla massa debitoria rilevante ai fini della dichiarazione di dissesto.
artt. 193 e 194 d.lgs. 267/2000
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Le modalità di ripiano e riconoscimento richiamate dalle disposizioni sono alternative alla dichiarazione di dissesto solo nei limiti in cui consentano effettivamente di fronteggiare la situazione debitoria dell’ente.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il richiamo alle materie di giurisdizione esclusiva non determina la devoluzione al giudice amministrativo delle questioni sulla responsabilità contabile, che resta attribuita alla Corte dei conti.
Massime di principio
- L’impugnazione autonoma della deliberazione comunale di dichiarazione del dissesto finanziario, adottata al di fuori del procedimento di controllo della Corte dei conti e degli altri procedimenti espressamente attribuiti alla giurisdizione contabile, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- L’ex amministratore dell’ente in dissesto è legittimato e ha interesse concreto e attuale a impugnare la deliberazione di dissesto quando essa può determinare l’attivazione di accertamenti sulla sua eventuale responsabilità e conseguenti limitazioni all’accesso a cariche pubbliche e candidature; resta riservato alla Corte dei conti l’accertamento della responsabilità amministrativo-contabile.
- La violazione dei termini di convocazione del Consiglio comunale incide sulle prerogative partecipative dei consiglieri e può essere fatta valere dai soggetti titolari di tali prerogative, non da chi sia estraneo all’organo consiliare.
- La dichiarazione di dissesto è un atto dovuto quando ricorrono i presupposti dell’art. 244 TUEL; la valutazione sulla consistenza della massa debitoria e sulla sostenibilità del piano di riequilibrio ha natura tecnico-discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo anche sotto il profilo dell’attendibilità del criterio tecnico e della sua corretta applicazione.
- Ai fini della dichiarazione di dissesto possono rilevare passività documentate come liquide ed esigibili anche se contestabili o non definitivamente consolidate, purché l’amministrazione disponga di elementi oggettivi quali richieste di pagamento, diffide, accertamenti o titoli esecutivi.
- La contestazione dell’estraneità dell’ex amministratore alle cause del dissesto riguarda l’imputabilità della gestione e la responsabilità amministrativo-contabile, sicché non può essere esaminata dal giudice amministrativo nell’ambito del giudizio di legittimità sulla deliberazione di dissesto.
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