Cassazione Civile, Ordinanza n. 37559/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una decisione della commissione tributaria provinciale che, pur avendo accolto il ricorso relativo a contributi consortili, aveva compensato le spese di lite richiamando in modo generico la 'natura della vertenza'. La contribuente ha poi appellato la statuizione sulle spese, ma la commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello ritenendo che la compensazione rientrasse nel potere discrezionale del giudice e fosse giustificata dal fatto che il primo giudice aveva definito la lite in via formale, senza istruttoria sul presupposto impositivo. In cassazione è stato proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., deducendo che la compensazione era illegittima perché mancavano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate e perché vi era stata soccombenza totale delle controparti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate e riferite a specifiche circostanze della controversia; un richiamo generico alla natura della lite o motivazioni apparenti non sono sufficienti. Ha giudicato incongrue le ragioni addotte dalla CTR, perché meramente generiche e non idonee al controllo di legittimità. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Regola della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali; la compensazione è eccezione e richiede giustificazione nei casi consentiti.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti consentiti dalla legge e deve essere sorretta da specifiche ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
"qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
Nel processo tributario la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela del diritto di difesa rispetto alla regolazione delle spese.
Richiamato in relazione alla proposta del relatore e alla regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
d.lgs. n. 156/2015, art. 9, comma 1
Ha modificato l'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 introducendo il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
L. n. 263/2005, art. 2, comma 1, lett. a
Richiamata per la disciplina dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis secondo la giurisprudenza citata.
L. n. 69/2009, art. 45, comma 11
Richiamata quale riforma dell'art. 92 c.p.c. alla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è legittima solo se il giudice indica in motivazione gravi ed eccezionali ragioni, specifiche e riferite alla controversia decisa.
- Un richiamo generico alla natura della controversia o a formule stereotipate non consente il controllo di legittimità e non basta a giustificare la compensazione.
- In assenza di soccombenza reciproca, la deroga al principio di soccombenza richiede una motivazione puntuale; altrimenti la statuizione sulle spese è censurabile per violazione di legge.
- La discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese non esime dall'obbligo di motivazione specifica quando la legge subordina la compensazione a presupposti eccezionali.
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