Cassazione Penale, Ordinanza n. 28801/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata adottata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Nel giudizio di appello la pena era stata rideterminata in parziale riforma della decisione di primo grado, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accogliendo le proposte formulate dalle parti. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il difensore del primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura della pena irrogata. Il difensore della seconda ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 192 c.p.p., 62-bis e 133 c.p., oltre a carenza di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che, essendo intervenuto un accordo sulla pena in appello, le doglianze volte a contestare motivi ai quali la parte abbia rinunciato e la quantificazione di una pena diversa da quella concordata siano radicalmente precluse nel successivo giudizio di legittimità, salvo i casi di pena illegale, vizi della volontà nell'adesione al concordato, difetto di consenso del pubblico ministero o difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo. Poiché i motivi dedotti non rientravano in tali eccezioni, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
L'accordo delle parti sulla pena in appello produce effetti preclusivi sulle impugnazioni successive, impedendo di proporre in cassazione censure rinunciate o attinenti alla quantificazione della pena concordata, salvo specifiche eccezioni.
Per il ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. la dichiarazione di inammissibilità va adottata senza formalità, secondo l'apposito modello procedimentale previsto dalla norma.
La censura relativa alla valutazione della prova è stata ritenuta non deducibile in cassazione, perché coperta dalla rinuncia implicita nell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.
Anche le doglianze inerenti alle attenuanti generiche sono state ritenute precluse dall'accordo sulla pena in appello, se dirette a contestare una pena diversa da quella concordata.
I motivi relativi ai criteri di commisurazione della pena non sono proponibili in cassazione quando la pena sia stata concordata in appello e non si deduca una pena illegale.
Prevede espressamente il rito semplificato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- L'accordo sulla pena raggiunto in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia a tutte le doglianze incompatibili con l'accordo, comprese quelle che investono questioni rilevabili d'ufficio.
- In sede di legittimità contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili solo vizi residui e tipizzati: pena illegale, invalidità del consenso della parte, mancanza del consenso del pubblico ministero o difformità tra accordo e decisione.
- Le censure sulla quantificazione della pena, sui criteri di cui all'art. 133 c.p. e sul riconoscimento delle attenuanti generiche non sono proponibili se la pena è stata oggetto di accordo tra le parti.
- Per il ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la declaratoria di inammissibilità deve essere adottata senza formalità, secondo il procedimento speciale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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