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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28801/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata adottata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel giudizio di appello la pena era stata rideterminata in parziale riforma della decisione di primo grado, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accogliendo le proposte formulate dalle parti. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il difensore del primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura della pena irrogata. Il difensore della seconda ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 192 c.p.p., 62-bis e 133 c.p., oltre a carenza di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che, essendo intervenuto un accordo sulla pena in appello, le doglianze volte a contestare motivi ai quali la parte abbia rinunciato e la quantificazione di una pena diversa da quella concordata siano radicalmente precluse nel successivo giudizio di legittimità, salvo i casi di pena illegale, vizi della volontà nell'adesione al concordato, difetto di consenso del pubblico ministero o difformità del contenuto della pronuncia rispetto all'accordo. Poiché i motivi dedotti non rientravano in tali eccezioni, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo delle parti sulla pena in appello produce effetti preclusivi sulle impugnazioni successive, impedendo di proporre in cassazione censure rinunciate o attinenti alla quantificazione della pena concordata, salvo specifiche eccezioni.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Per il ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. la dichiarazione di inammissibilità va adottata senza formalità, secondo l'apposito modello procedimentale previsto dalla norma.

  • art. 192 c.p.p.

    La censura relativa alla valutazione della prova è stata ritenuta non deducibile in cassazione, perché coperta dalla rinuncia implicita nell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 62-bis c.p.

    Anche le doglianze inerenti alle attenuanti generiche sono state ritenute precluse dall'accordo sulla pena in appello, se dirette a contestare una pena diversa da quella concordata.

  • art. 133 c.p.

    I motivi relativi ai criteri di commisurazione della pena non sono proponibili in cassazione quando la pena sia stata concordata in appello e non si deduca una pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Prevede espressamente il rito semplificato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • L'accordo sulla pena raggiunto in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia a tutte le doglianze incompatibili con l'accordo, comprese quelle che investono questioni rilevabili d'ufficio.
  • In sede di legittimità contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili solo vizi residui e tipizzati: pena illegale, invalidità del consenso della parte, mancanza del consenso del pubblico ministero o difformità tra accordo e decisione.
  • Le censure sulla quantificazione della pena, sui criteri di cui all'art. 133 c.p. e sul riconoscimento delle attenuanti generiche non sono proponibili se la pena è stata oggetto di accordo tra le parti.
  • Per il ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la declaratoria di inammissibilità deve essere adottata senza formalità, secondo il procedimento speciale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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