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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22204 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25, sostenendo che il ricorso dell'Ufficio alla Commissione Tributaria Centrale non gli fosse stato regolarmente notificato e che non gli fosse stato comunicato l'avviso dell'udienza di trattazione. Il quesito di diritto chiedeva inoltre di chiarire i termini e gli adempimenti relativi alla presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, alla comunicazione alla controparte e all'istanza di trattazione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il quesito di diritto formulato ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. era multiplo, cumulativo e non sufficientemente specifico. Esso comprendeva diverse e autonome questioni processuali e avrebbe imposto alla Corte una preventiva attività di interpretazione e semplificazione, non consentita. Di conseguenza, la sentenza impugnata è rimasta ferma e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25

    La disposizione era invocata dal contribuente in relazione agli obblighi di notificazione e comunicazione del ricorso alla Commissione Tributaria Centrale; tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito tali violazioni, ritenendo il ricorso inammissibile per l'inadeguatezza del quesito di diritto.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla relativa disciplina, il motivo fondato su una violazione di legge doveva concludersi con un quesito di diritto formulato in modo chiaro, specifico e riferito alla singola questione. Non erano ammessi quesiti multipli o cumulativi che contenessero diverse censure e richiedessero alla Corte di riformularli.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il ricorrente richiamava la disciplina transitoria relativa all'istanza di trattazione davanti alla Commissione Tributaria Centrale, ma la Corte non ha valutato l'applicazione concreta di tali adempimenti a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una normativa processuale impone un quesito di diritto, questo deve essere autonomo, preciso e riferito a una sola violazione o questione giuridica.
  • Non è sufficiente elencare più possibili irregolarità processuali in un unico motivo concluso da un quesito cumulativo: ciascuna censura deve essere distinta e accompagnata da una formulazione specifica.
  • La Corte può dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito le violazioni denunciate se il motivo non rispetta i requisiti formali previsti dalla legge processuale.
  • Nel giudizio di legittimità è essenziale individuare con chiarezza la regola giuridica applicabile e spiegare quale diversa interpretazione si chiede alla Corte di adottare.
  • La parte soccombente per inammissibilità del ricorso è normalmente condannata anche al pagamento delle spese processuali.

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