Cassazione Penale, Sentenza n. 09797/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti lamentavano il "travisamento della prova" e la manifesta illogicità della motivazione della Corte d'Appello, chiedendo che la Corte di Cassazione riconsiderasse il compendio probatorio e ne traesse una diversa ricostruzione fattuale. Si sosteneva che il giudice di merito avesse interpretato erroneamente (o omesso, inventato o falsificato) elementi probatori tali da minare le conclusioni della sentenza impugnata. Inoltre i ricorrenti censuravano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi inammissibili. Ha richiamato i principi sul travisamento della prova (errore percettivo e non valutativo, che deve emergere come frattura insanabile tra premessa fattuale e conclusione motivazionale) e i limiti del sindacato di legittimità: non è consentito riaprire un nuovo esame del compendio probatorio né sostituire la propria logica a quella del giudice di merito. È stato rilevato che i ricorrenti attingevano all'intero materiale probatorio per proporre una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità salvo che sia provato il travisamento mediante l'allegazione dell'atto processuale che incorpora la prova. Quanto al secondo motivo, la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando l'assenza di elementi favorevoli e la "non comune determinazione a compiere attività illecite" (truffa articolata, uso di documentazione falsa, false testimonianze e falsa denuncia). Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., devono ciascuno versare 3.000 euro alla cassa delle ammende e sono condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile HDI Assicurazioni s.p.a., liquide in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Individua i vizi di motivazione deducibili in cassazione; richiamato per delimitare i casi in cui il travisamento della prova può essere oggetto di sindacato di legittimità
art. 8, comma 1, legge n. 46 del 2006
Ha ampliato la deducibilità del vizio di motivazione anche ad "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", consentendo l'uso del travisamento della prova come criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione, senza tuttavia autorizzare la rilettura integrale del compendio probatorio
Norma richiamata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla disciplina della cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione dell'ammenda; ha inciso sulla decisione di imporre il versamento di 3.000 euro per ciascun ricorrente
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. U, n. 6402/1997; Sez. U, n. 18620/2017; Sez. 6, n. 5146/2014; Sez. 2, n. 47035/2013)
Giudici precedenti forniscono la definizione e i limiti operativi del "travisamento della prova" (errore percettivo, differenza tra documento e documentato, necessità di allegare l'atto che incorpora la prova) e ribadiscono che la Corte di Cassazione non può rinnovare il giudizio di merito sul compendio probatorio
Massime di principio
- Il "travisamento della prova" è un errore di percezione/raffigurazione degli elementi probatori (omissione, invenzione o falsificazione) che crea una frattura insanabile tra le premesse fattuali e la conclusione motivazionale; non è uno strumento per rivalutare le prove nel merito.
- La Corte di Cassazione è limitata al controllo della motivazione: non può sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito né riesaminare l'intero compendio probatorio.
- Per censurare efficacemente un presunto travisamento della prova in cassazione è necessario che il ricorrente alleghi (o trascriva integralmente) l'atto processuale che incorpora la prova contestata, in modo che la Corte possa verificare se e come quell'atto sia stato valutato dal giudice impugnato.
- Non è ammissibile utilizzare il vizio di motivazione per proporre un fatto completamente diverso da quello accertato dal giudice di merito: tale tentativo porta normalmente all'inammissibilità del ricorso.
- La contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; se quest'ultima documenta elementi ostativi (ad es. modalità organizzate della condotta, falsificazione di documenti, false testimonianze), la censura risulta infondata.
- Prassi consigliata per il difensore: individuare e segnalare con precisione l'atto o il documento la cui valutazione si ritiene travisata, allegarlo al ricorso e dimostrare l'incompatibilità logica manifesta tra quel documento e le conclusioni del giudice, evitando generiche richieste di riconsiderazione del quadro probatorio.
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