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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28060/2020 del 09/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il MISE impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato illegittimi i contratti a termine stipulati con l'IPI e ne aveva disposto la conversione in rapporti a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione, contestando in via principale la qualificazione dell'IPI come ente pubblico (sosteneva che tale natura ostava alla conversione) e la corretta applicazione delle norme sul risarcimento del danno. Il ricorso in Cassazione denunciava violazioni di norme sul lavoro pubblico e amministrativo e chiedeva l'annullamento della declaratoria di conversione; in via subordinata contestava il criterio di liquidazione del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'IPI avesse acquisito nel tempo natura pubblica, come desumibile dalla normativa che ne aveva regolato finanziamento, rapporti e soppressione (art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010 e successive norme interpretative), e perciò ha accolto il ricorso del MISE nella parte in cui l'appello aveva ordinato la conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato: la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto le domande di conversione. Ha però confermato la statuizione della Corte d'appello relativa al risarcimento del danno per il lavoro a termine illegittimo, ritenendo applicabile il criterio di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010. Le spese sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 20, decreto‑legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)

    agli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici

    La Corte ha ritenuto che la disciplina di soppressione e trasferimento dei compiti e del personale costituisca indice chiaro della natura pubblica dell'IPI al momento della soppressione, e che la previsione normativa fosse ricognitiva di una natura pubblica già acquisita.

  • art. 14, comma 15, decreto‑legge 6 luglio 2011, n. 98 (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111)

    L'articolo 7, comma 20, del decreto‑legge 31 maggio 2010, n. 78, ... si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione

    Norma di interpretazione autentica che conferma la lettura pubblicistica del trattamento legislativo riservato agli enti soppressi (compreso l'IPI), rafforzando la considerazione della loro natura pubblica.

  • art. 32, legge 12 novembre 2010, n. 183

    La Corte ha ritenuto applicabile il modello risarcitorio previsto dall'art. 32 per la liquidazione del danno derivante dall'illegittima apposizione del termine; tale criterio è considerato congruo e semplificatore, esonerando il lavoratore dall'onere probatorio del danno in massima parte.

  • art. 36, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

    Riferimento alle norme sul lavoro nel pubblico impiego: il Ministero denunciava violazioni ed errata applicazione, ma la decisione della Corte si è fondata anzitutto sulla qualificazione pubblicistica dell'ente, che condiziona l'applicabilità delle regole di accesso e stabilizzazione nel pubblico impiego.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale che giustifica regole rigorose per l'accesso al pubblico impiego (concorsi), la Corte lo considera comunque coerente con la nozione che la qualificazione pubblica dell'ente impone il rispetto delle regole concorsuali e impedisce conversioni automatiche se l'ente è pubblico.

  • art. 8, legge 11 giugno 1966, n. 604

    Norma invocata dal ricorrente per un diverso parametro di liquidazione del danno (criterio 'tradizionale'); la Corte però ha confermato l'applicazione del criterio previsto dall'art. 32 della L. 183/2010.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    La Corte ha deciso la causa nel merito senza rinvio ai sensi di questa norma, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La qualificazione di un ente come pubblico o privato si desume soprattutto dal trattamento normativo e legislativo riservatogli (finanziamenti, controllo, disciplina di soppressione e trasferimento), non solo da atti statutari interni.
  • Se al momento della stipula dei contratti l'ente era di fatto qualificabile come pubblico, la dichiarazione di illegittimità dei termini non comporta automaticamente la conversione in rapporto a tempo indeterminato nei ruoli dell'amministrazione sostitutiva: la natura pubblica può ostacolare la conversione automatica.
  • Le disposizioni di soppressione e trasferimento del personale (es. art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010) e le norme interpretative successive sono elementi probatori forti della natura pubblica e vanno considerati prioritariamente dal giudice.
  • Per il risarcimento del danno per illegittima apposizione del termine, il modello previsto dall'art. 32 L. n. 183/2010 è ritenuto parametro congruo e applicabile, salvo prova di danni ulteriori da parte del lavoratore.
  • Chi contesta la natura pubblicistica di un soggetto ha l'onere di fornire elementi documentali concreti (atti, provvedimenti) che dimostrino la persistenza di una configurazione privatistica: mere modifiche statutarie non sono decisive se contraddette dal quadro legislativo.
  • In casi complessi e privi di necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere direttamente il merito (art. 384 c.p.c.), cassando e modificando la statuizione impugnata.
  • La presenza di norme costituzionali e di principio (es. art. 97 Cost.) giustifica una lettura restrittiva delle possibilità di 'trasmigrazione' automatica al pubblico impiego quando ciò possa aggirare le regole ordinarie di accesso.

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