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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28225/2020 del 10/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Croce chiedeva il riconoscimento di una progressione economica orizzontale dalla fascia D2 fino alla fascia D5 e la ricostruzione di carriera, sostenendo di essere stato ingiustamente escluso dalle progressioni per effetto della graduatoria adottata dalla ex ASL. La ASL aveva adottato delibere (n.749/2007, n.756/2010, n.1970/2010) che avevano formato/ corretto la graduatoria e attribuito fasce economiche in base all'anzianità e ad accordi sindacali; la Corte d'Appello ritenne che il Croce non fosse in posizione utile per le progressioni richieste e che le delibere successive avessero correttamente attribuito le fasce spettanti, rigettando la domanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: la sentenza d'appello era stata notificata al difensore del Croce il 10/10/2015, facendo decorrere il termine per proporre ricorso in Cassazione fino al 9/12/2015, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 21/01/2016. Per la tardività il ricorso è inammissibile. Sono state condannate le spese processuali a carico del ricorrente (liquidate in euro 200 per spese e euro 5.000 per compensi professionali, più oneri), e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.

Norme richiamate

  • Legge 24 dicembre 2012 n.228, art.1 comma 17

    che ha aggiunto il comma 1 quater all'art.13 del DPR 115/2002

    la modifica è stata richiamata per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo, nei giudizi instaurati dopo il 30/01/2013, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata

  • DPR 30 maggio 2002 n.115, art.13 (comma 1 bis e comma 1 quater richiamati)

    richiamati nella sentenza per il regime del contributo unificato

    la Corte applica le disposizioni sul contributo unificato nei termini introdotti/modificati dalla legge di stabilità 2013, rilevando l'eventuale obbligo di versamento da parte del ricorrente

  • Giurisprudenza: Cass. SS.UU. 20 febbraio 2020 n.4315

    utilizzata come riferimento interpretativo in materia di contributo unificato e della relativa disciplina procedurale per i ricorsi successivi alla data di efficacia delle modifiche normative

Massime di principio

  • La notifica della sentenza di merito al difensore determina l'inizio del termine breve per proporre ricorso in Cassazione: occorre calcolare con precisione la scadenza e notificare il ricorso entro tale termine; la notifica via PEC produce effetto di consegna valido ai fini della decorrenza dei termini.
  • Il tardivo deposito/notifica del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del gravame: la verifica dei termini è quindi essenziale e la prova della tempestiva notificazione deve essere conservata e allegata.
  • Questioni non dedotte o nuovi fatti non allegati nelle fasi precedenti (es. contestazione del criterio di formazione della graduatoria) difficilmente possono essere introdotti ex novo in appello o in Cassazione e, se rilevanti, devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado.
  • Le delibere correttive della pubblica amministrazione che rettificano errori materiali (e non che costituiscono una nuova graduatoria) possono essere interpretate come mere correzioni con effetti retroattivi limitati; in caso di contestazione è necessario valutare se la rettifica abbia modificato situazioni giuridiche già maturate.
  • Accordi sindacali di salvaguardia tra enti confluiti (ex ASL diverse) possono legittimamente prevedere trattamenti differenziati per evitare discriminazioni apparenti, purché giustificati da obiettive esigenze e non comportino disparità ingiustificate.
  • In caso di decisione sfavorevole, il soccombente è condannato alle spese: prevedere in anticipo il rischio economico di un'impugnazione tardiva o infondata, inclusi eventuali contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.

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