Cassazione Civile, Sentenza n. 28225/2020 del 10/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Croce chiedeva il riconoscimento di una progressione economica orizzontale dalla fascia D2 fino alla fascia D5 e la ricostruzione di carriera, sostenendo di essere stato ingiustamente escluso dalle progressioni per effetto della graduatoria adottata dalla ex ASL. La ASL aveva adottato delibere (n.749/2007, n.756/2010, n.1970/2010) che avevano formato/ corretto la graduatoria e attribuito fasce economiche in base all'anzianità e ad accordi sindacali; la Corte d'Appello ritenne che il Croce non fosse in posizione utile per le progressioni richieste e che le delibere successive avessero correttamente attribuito le fasce spettanti, rigettando la domanda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: la sentenza d'appello era stata notificata al difensore del Croce il 10/10/2015, facendo decorrere il termine per proporre ricorso in Cassazione fino al 9/12/2015, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 21/01/2016. Per la tardività il ricorso è inammissibile. Sono state condannate le spese processuali a carico del ricorrente (liquidate in euro 200 per spese e euro 5.000 per compensi professionali, più oneri), e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2012 n.228, art.1 comma 17
che ha aggiunto il comma 1 quater all'art.13 del DPR 115/2002
la modifica è stata richiamata per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo, nei giudizi instaurati dopo il 30/01/2013, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata
DPR 30 maggio 2002 n.115, art.13 (comma 1 bis e comma 1 quater richiamati)
richiamati nella sentenza per il regime del contributo unificato
la Corte applica le disposizioni sul contributo unificato nei termini introdotti/modificati dalla legge di stabilità 2013, rilevando l'eventuale obbligo di versamento da parte del ricorrente
Giurisprudenza: Cass. SS.UU. 20 febbraio 2020 n.4315
utilizzata come riferimento interpretativo in materia di contributo unificato e della relativa disciplina procedurale per i ricorsi successivi alla data di efficacia delle modifiche normative
Massime di principio
- La notifica della sentenza di merito al difensore determina l'inizio del termine breve per proporre ricorso in Cassazione: occorre calcolare con precisione la scadenza e notificare il ricorso entro tale termine; la notifica via PEC produce effetto di consegna valido ai fini della decorrenza dei termini.
- Il tardivo deposito/notifica del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del gravame: la verifica dei termini è quindi essenziale e la prova della tempestiva notificazione deve essere conservata e allegata.
- Questioni non dedotte o nuovi fatti non allegati nelle fasi precedenti (es. contestazione del criterio di formazione della graduatoria) difficilmente possono essere introdotti ex novo in appello o in Cassazione e, se rilevanti, devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado.
- Le delibere correttive della pubblica amministrazione che rettificano errori materiali (e non che costituiscono una nuova graduatoria) possono essere interpretate come mere correzioni con effetti retroattivi limitati; in caso di contestazione è necessario valutare se la rettifica abbia modificato situazioni giuridiche già maturate.
- Accordi sindacali di salvaguardia tra enti confluiti (ex ASL diverse) possono legittimamente prevedere trattamenti differenziati per evitare discriminazioni apparenti, purché giustificati da obiettive esigenze e non comportino disparità ingiustificate.
- In caso di decisione sfavorevole, il soccombente è condannato alle spese: prevedere in anticipo il rischio economico di un'impugnazione tardiva o infondata, inclusi eventuali contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.
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