Cassazione Civile, Sentenza n. 27933/2020 del 07/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2407/2015, che aveva respinto le domande dirette ad ottenere l'accertamento della natura giornalistica delle mansioni di fatto svolte dalla lavoratrice, qualificata come "programmista regista". Il ricorso in cassazione era fondato su cinque motivi. Nel corso del giudizio le parti hanno però raggiunto una conciliazione in sede sindacale e la ricorrente ha notificato un atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla società resistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., in quanto è stato depositato il verbale di conciliazione e l'atto di rinuncia al ricorso con l'atto di accettazione della rinuncia da parte della resistente. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito delle domande originarie e non vi è stata pronuncia sulle spese, stante l'accordo fra le parti in proposito. La dichiarazione di estinzione è stata resa nella camera di consiglio del 6 ottobre 2020.
Norme richiamate
art. 390 cod. proc. civ.
La norma è stata applicata per dichiarare l'estinzione del processo a seguito della conciliazione tra le parti e della rinuncia al ricorso accettata dalla resistente: sussistono le condizioni per estinguere il giudizio senza decidere il merito.
Massime di principio
- La conciliazione fra le parti e la rinuncia all'impugnazione, accettata dalla controparte, determinano l'estinzione del processo; il giudice non decide più sul merito.
- La rinuncia al ricorso deve essere formalizzata e notificata alla controparte e normalmente richiede l'accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo.
- Se le parti concordano sulla regolazione delle spese, il giudice non pronuncia in materia di condanna alle spese; in assenza di accordo il giudice provvede secondo le regole generali.
- In controversie di lavoro, una transazione/conciliazione sindacale rende improcedibile la prosecuzione dell'impugnazione rispetto alle questioni oggetto dell'accordo; chi rinuncia rinuncia quindi alla decisione di merito.
- Prima di procedere a una conciliazione o a una rinuncia al ricorso è opportuno valutare se si desideri un precedente giurisprudenziale o un accertamento del proprio diritto: la transazione estingue il processo ma non produce una pronuncia sul diritto sostanziale.
Testo integrale
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