Cassazione Civile, Sentenza n. 28350/2020 del 11/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca dell'indennità di mobilità riconosciuta dal 31/12/2009 e revocata nel maggio 2010 perché il ricorrente risultava residente in Repubblica Sudafricana dal 3/11/2007. Il ricorrente sostiene di aver mantenuto in concreto la stabile presenza e il domicilio a Torino (iscrizione nelle liste di mobilità e disponibilità a controlli), contesta l'applicazione della normativa richiamata dalla Corte territoriale, invoca l'applicazione del d.lgs. n.181/2000 (sostenendo che non richieda la residenza in Italia), eccepisce vizi nella valutazione della prova testimoniale e nel riparto dell'onere della prova, e prospetta anche rilievi sull'applicazione del diritto europeo
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto l'impugnazione dell'INPS. Il rigetto si fonda sul principio che l'indennità di mobilità è un trattamento assimilabile alle prestazioni di disoccupazione involontaria e, pertanto, richiede l'effettiva presenza del beneficiario sul territorio nazionale per consentire i controlli e la verifica dello stato di disoccupazione. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di diritto sollevati (compresa la tesi relativa al d.lgs. n.181/2000 e agli strumenti europei) e ha dichiarato inammissibili o non fondati i motivi che miravano a rimettere in discussione la valutazione della prova operata dai giudici di merito, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e le conseguenti regole sul gravame probatorio e sull'art. 360 c.p.c., n.5
Norme richiamate
Legge n. 223/1991, art. 7, comma 12
Stabilisce che l'indennità di mobilità è disciplinata dalla normativa sull'indennità di disoccupazione involontaria; dunque si applicano i medesimi oneri di condizionalità e il requisito della presenza nel territorio nazionale per i controlli
R.D.L. n. 1827/1935, art. 75
Richiamato quale fonte storica della disciplina della disoccupazione involontaria e della territorialità della prestazione (finalità di sostenere la domanda interna e controllo della permanenza dello stato di disoccupazione)
Norme operative sui controlli in materia di disoccupazione cui rinvia la disciplina dell'indennità di mobilità
D.lgs. n. 181/2000, art. 2 e art. 4
Regolamenta lo stato di disoccupazione e gli obblighi di presentazione/iscrizione al servizio per il controllo della disoccupazione; il ricorrente sosteneva che tale decreto non richiede la residenza in Italia, ma la Corte ha ritenuto che comunque la fruizione della prestazione impone la presenza nel territorio nazionale per i controlli e la condizionalità
Regolamento (CE) n. 987/2009 e Regolamento (CEE) n. 1408/71
Riferimenti comunitari sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale citati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la decisione non si fondi su normativa europea e che l'ipotesi non rientri nella esportabilità delle prestazioni comunitarie invocate
Codice Civile, art. 43 (residenza)
Richiamata per la nozione di residenza come abituale e volontaria dimora: elemento oggettivo (stabile permanenza) e soggettivo (volontà di rimanervi), utili per valutare la sussistenza del requisito della presenza in Italia
Norma sul riparto dell'onere della prova: la Corte ricorda che la dedotta violazione sussiste solo se il giudice ha erroneamente attribuito l'onere probatorio, non quando abbia semplicemente valutato le prove in modo sfavorevole a una parte
Codice di Procedura Civile, art. 115
Principio della libera valutazione della prova e della non contestazione: non opera per circostanze che richiedono un giudizio di valutazione (come la stabilità della permanenza), pertanto l'assenza di contestazione non implica automatica accettazione
Codice di Procedura Civile, art. 416
Richiamato nell'ambito delle censure sul principio di non contestazione; la Corte precisa i limiti di applicazione di tale principio ai fatti e non alle valutazioni giudiziali
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 5
Riformulazione che limita il sindacato di legittimità sulla motivazione; ammissibile in cassazione solo l'omesso esame di un "fatto storico" decisivo o anomalie motivazionali gravi, non la mera rivalutazione della prova
D.lgs. n.115/2002, art. 13, co. 1 quater
Norma procedurale richiamata in relazione al contributo unificato; la Corte attesta i presupposti per eventuale versamento ulteriore da parte del ricorrente
Giurisprudenza: Cass. n. 17936/2013
Pronuncia citata che afferma la necessità di regolare iscrizione al centro per l'impiego e il collegamento del beneficiario col territorio nazionale quale condizione per la fruizione dell'indennità
Giurisprudenza: Cass. n. 18528/2011; SS.UU. n.11326/2005; Corte Cost. n.234/2001
Consolidata giurisprudenza che considera l'indennità di mobilità come trattamento di disoccupazione e individua la disciplina applicabile e i relativi oneri di condizionalità
Giurisprudenza: Cass. n. 16997/2017 e successive (21564/2017, 2967/2018)
Decisioni che precisano limiti e ambito del principio di non esportabilità della prestazione: ammettono qualche temperamento per allontanamenti brevi ma ribadiscono la prevalente regola della territorialità e la necessità di comportamenti attivi e controllabili
Massime di principio
- L'indennità di mobilità è assimilata alle prestazioni di disoccupazione involontaria: chi la richiede deve dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi e la presenza/residenza nel territorio nazionale durante il periodo di fruizione, perché la prestazione è connessa alla possibilità di effettuare controlli e all'obbligo di comportamento (condizionalità)
- La semplice dichiarazione di mantenere un "legame" con l'Italia o la produzione di testimonianze non è in sé sufficiente: il giudice di merito valuta attendibilità e congruenza delle prove e la Cassazione non riesamina i fatti se non per vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Il d.lgs. n.181/2000 non elimina il principio di territorialità della prestazione; l'iscrizione al centro per l'impiego e l'effettiva disponibilità sul territorio nazionale sono elementi essenziali per fruire dell'indennità
- In caso di trasferimenti all'estero, per evitare la perdita del diritto è necessario conservare prove documentali forti della stabile presenza e disponibilità in Italia (iscrizioni ufficiali, certificazioni di presenza, registrazioni anagrafiche, timbrature o comunicazioni con il centro per l'impiego, biglietti/entrate-uscite che dimostrino soggiorni brevi e continui ritorni)
- Nei giudizi di legittimità è essenziale formulare correttamente le censure sull'omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., n.5): non sono ammesse riproposizioni generiche della valutazione della prova; l'attore deve indicare il "fatto storico" non esaminato, la fonte e la sua decisività
- Il diritto europeo sul coordinamento delle prestazioni non soppianta la regola nazionale di non esportabilità delle prestazioni di disoccupazione quando la normativa nazionale e la finalità della prestazione (sostegno alla domanda interna e controllabilità) richiedono la presenza del beneficiario nel territorio nazionale
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