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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28350/2020 del 11/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della revoca dell'indennità di mobilità riconosciuta dal 31/12/2009 e revocata nel maggio 2010 perché il ricorrente risultava residente in Repubblica Sudafricana dal 3/11/2007. Il ricorrente sostiene di aver mantenuto in concreto la stabile presenza e il domicilio a Torino (iscrizione nelle liste di mobilità e disponibilità a controlli), contesta l'applicazione della normativa richiamata dalla Corte territoriale, invoca l'applicazione del d.lgs. n.181/2000 (sostenendo che non richieda la residenza in Italia), eccepisce vizi nella valutazione della prova testimoniale e nel riparto dell'onere della prova, e prospetta anche rilievi sull'applicazione del diritto europeo

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto l'impugnazione dell'INPS. Il rigetto si fonda sul principio che l'indennità di mobilità è un trattamento assimilabile alle prestazioni di disoccupazione involontaria e, pertanto, richiede l'effettiva presenza del beneficiario sul territorio nazionale per consentire i controlli e la verifica dello stato di disoccupazione. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di diritto sollevati (compresa la tesi relativa al d.lgs. n.181/2000 e agli strumenti europei) e ha dichiarato inammissibili o non fondati i motivi che miravano a rimettere in discussione la valutazione della prova operata dai giudici di merito, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e le conseguenti regole sul gravame probatorio e sull'art. 360 c.p.c., n.5

Norme richiamate

  • Legge n. 223/1991, art. 7, comma 12

    Stabilisce che l'indennità di mobilità è disciplinata dalla normativa sull'indennità di disoccupazione involontaria; dunque si applicano i medesimi oneri di condizionalità e il requisito della presenza nel territorio nazionale per i controlli

  • R.D.L. n. 1827/1935, art. 75

    Richiamato quale fonte storica della disciplina della disoccupazione involontaria e della territorialità della prestazione (finalità di sostenere la domanda interna e controllo della permanenza dello stato di disoccupazione)

  • D.P.R. n. 818/1957, art. 34

    Norme operative sui controlli in materia di disoccupazione cui rinvia la disciplina dell'indennità di mobilità

  • D.lgs. n. 181/2000, art. 2 e art. 4

    Regolamenta lo stato di disoccupazione e gli obblighi di presentazione/iscrizione al servizio per il controllo della disoccupazione; il ricorrente sosteneva che tale decreto non richiede la residenza in Italia, ma la Corte ha ritenuto che comunque la fruizione della prestazione impone la presenza nel territorio nazionale per i controlli e la condizionalità

  • Regolamento (CE) n. 987/2009 e Regolamento (CEE) n. 1408/71

    Riferimenti comunitari sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale citati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la decisione non si fondi su normativa europea e che l'ipotesi non rientri nella esportabilità delle prestazioni comunitarie invocate

  • Codice Civile, art. 43 (residenza)

    Richiamata per la nozione di residenza come abituale e volontaria dimora: elemento oggettivo (stabile permanenza) e soggettivo (volontà di rimanervi), utili per valutare la sussistenza del requisito della presenza in Italia

  • Codice Civile, art. 2697

    Norma sul riparto dell'onere della prova: la Corte ricorda che la dedotta violazione sussiste solo se il giudice ha erroneamente attribuito l'onere probatorio, non quando abbia semplicemente valutato le prove in modo sfavorevole a una parte

  • Codice di Procedura Civile, art. 115

    Principio della libera valutazione della prova e della non contestazione: non opera per circostanze che richiedono un giudizio di valutazione (come la stabilità della permanenza), pertanto l'assenza di contestazione non implica automatica accettazione

  • Codice di Procedura Civile, art. 416

    Richiamato nell'ambito delle censure sul principio di non contestazione; la Corte precisa i limiti di applicazione di tale principio ai fatti e non alle valutazioni giudiziali

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Riformulazione che limita il sindacato di legittimità sulla motivazione; ammissibile in cassazione solo l'omesso esame di un "fatto storico" decisivo o anomalie motivazionali gravi, non la mera rivalutazione della prova

  • D.lgs. n.115/2002, art. 13, co. 1 quater

    Norma procedurale richiamata in relazione al contributo unificato; la Corte attesta i presupposti per eventuale versamento ulteriore da parte del ricorrente

  • Giurisprudenza: Cass. n. 17936/2013

    Pronuncia citata che afferma la necessità di regolare iscrizione al centro per l'impiego e il collegamento del beneficiario col territorio nazionale quale condizione per la fruizione dell'indennità

  • Giurisprudenza: Cass. n. 18528/2011; SS.UU. n.11326/2005; Corte Cost. n.234/2001

    Consolidata giurisprudenza che considera l'indennità di mobilità come trattamento di disoccupazione e individua la disciplina applicabile e i relativi oneri di condizionalità

  • Giurisprudenza: Cass. n. 16997/2017 e successive (21564/2017, 2967/2018)

    Decisioni che precisano limiti e ambito del principio di non esportabilità della prestazione: ammettono qualche temperamento per allontanamenti brevi ma ribadiscono la prevalente regola della territorialità e la necessità di comportamenti attivi e controllabili

Massime di principio

  • L'indennità di mobilità è assimilata alle prestazioni di disoccupazione involontaria: chi la richiede deve dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi e la presenza/residenza nel territorio nazionale durante il periodo di fruizione, perché la prestazione è connessa alla possibilità di effettuare controlli e all'obbligo di comportamento (condizionalità)
  • La semplice dichiarazione di mantenere un "legame" con l'Italia o la produzione di testimonianze non è in sé sufficiente: il giudice di merito valuta attendibilità e congruenza delle prove e la Cassazione non riesamina i fatti se non per vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
  • Il d.lgs. n.181/2000 non elimina il principio di territorialità della prestazione; l'iscrizione al centro per l'impiego e l'effettiva disponibilità sul territorio nazionale sono elementi essenziali per fruire dell'indennità
  • In caso di trasferimenti all'estero, per evitare la perdita del diritto è necessario conservare prove documentali forti della stabile presenza e disponibilità in Italia (iscrizioni ufficiali, certificazioni di presenza, registrazioni anagrafiche, timbrature o comunicazioni con il centro per l'impiego, biglietti/entrate-uscite che dimostrino soggiorni brevi e continui ritorni)
  • Nei giudizi di legittimità è essenziale formulare correttamente le censure sull'omesso esame di fatti decisivi (art. 360 c.p.c., n.5): non sono ammesse riproposizioni generiche della valutazione della prova; l'attore deve indicare il "fatto storico" non esaminato, la fonte e la sua decisività
  • Il diritto europeo sul coordinamento delle prestazioni non soppianta la regola nazionale di non esportabilità delle prestazioni di disoccupazione quando la normativa nazionale e la finalità della prestazione (sostegno alla domanda interna e controllabilità) richiedono la presenza del beneficiario nel territorio nazionale

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