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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28227/2020 del 10/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Cassa impugnava l'obbligo di versare il contributo di solidarietà sui premi di assicurazione per polizze a copertura dei rischi professionali ai sensi dell'art. 2087 c.c.; la Corte d'appello di Brescia aveva accertato l'inesistenza dell'obbligo e condannato l'INPS alla restituzione delle somme. In cassazione la ricorrente deduceva (1) che la Corte territoriale aveva illegittimamente escluso la quantificazione della somma (e che la richiesta di euro 24.864,25 non costituiva domanda nuova) e (2) che era erronea la ripartizione delle spese di lite (parziale compensazione 1/5 e onere per la ricorrente per i restanti 4/5). Inoltre la ricorrente ha prospettato la cessazione della materia del contendere dopo il pagamento di parte delle somme da parte dell'INPS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento non incidesse sui profili processuali oggetto del giudizio di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha confermato che la domanda di quantificazione di una somma determinata, non proposta in primo grado, deve considerarsi domanda nuova nel giudizio di rinvio ed è quindi inammissibile nei limiti dell'istruzione sostanzialmente chiusa; perciò la Corte d'appello ha correttamente escluso la quantificazione in quella sede. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito circa la parziale compensazione delle spese e la rimodulazione delle spese di tutte le fasi in ragione dell'esito complessivo del giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori) e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2087 cod. civ.

    Riferimento al tipo di rischio professionale oggetto delle polizze; la Corte ha valutato la pretesa contributiva in relazione a tali polizze ma il giudizio ha riguardato soprattutto profili processuali e non la rinnovata valutazione sostanziale della norma

  • art. 9-bis D.Lgs. n. 103/1991

    Norma richiamata relativamente al contributo di solidarietà oggetto della controversia; utilizzata per definire la natura della pretesa dell'INPS

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella censura della ricorrente circa la motivazione della Corte di appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto non fondata la contestazione sul difetto di motivazione in relazione alla decisione di non procedere alla quantificazione

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al potere di valutazione delle prove; la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente esercitato la sua discrezionalità valutativa

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione delle spese; la Corte ha osservato che l'art. 91 opera solo quando la parte sia totalmente vittoriosa, circostanza non ricorrente nel caso

  • art. 92 c.p.c.

    Norma sulla compensazione delle spese; la Corte ha confermato che la compensazione parziale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione

  • art. 278 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessità di formulare la domanda di liquidazione precisa nel giudizio di primo grado; la Corte ha rilevato che l'assenza di una quantificazione impedisce di considerare la successiva richiesta come parte dell'istanza originaria

  • artt. 392 e ss. c.p.c.

    Richiamati per definire i limiti del giudizio di rinvio: il giudice di rinvio è vincolato ai limiti fissati dalla sentenza di cassazione e non può ammettere nuove domande

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Norma riferita al contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo ove dovuto

Massime di principio

  • In un giudizio di rinvio dopo cassazione non possono essere introdotte nuove domande: la richiesta di quantificazione di una somma non formulata nei limiti del primo grado può essere considerata domanda nuova e non essere accolta dal giudice di rinvio
  • Una domanda di condanna formulata in termini generici può essere considerata definitiva e rimessa a liquidazione separata; tuttavia la quantificazione precisa dell'importo deve essere tempestivamente chiesta o può essere esclusa come nuova domanda
  • Il pagamento spontaneo da parte della controparte non necessariamente determina la cessazione della materia del contendere con riguardo a profili processuali e di legittimità riguardanti modalità decisionali e ripartizione delle spese
  • La determinazione e la compensazione delle spese di lite rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e la Corte di Cassazione sindaca tale scelta solo in presenza di vizi motivazionali o di violazione di legge
  • In appello è ammesso il potere di riformare la regolazione delle spese processuali per tutte le fasi del giudizio in base all'esito complessivo della lite

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