Cassazione Civile, Sentenza n. 28227/2020 del 10/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Cassa impugnava l'obbligo di versare il contributo di solidarietà sui premi di assicurazione per polizze a copertura dei rischi professionali ai sensi dell'art. 2087 c.c.; la Corte d'appello di Brescia aveva accertato l'inesistenza dell'obbligo e condannato l'INPS alla restituzione delle somme. In cassazione la ricorrente deduceva (1) che la Corte territoriale aveva illegittimamente escluso la quantificazione della somma (e che la richiesta di euro 24.864,25 non costituiva domanda nuova) e (2) che era erronea la ripartizione delle spese di lite (parziale compensazione 1/5 e onere per la ricorrente per i restanti 4/5). Inoltre la ricorrente ha prospettato la cessazione della materia del contendere dopo il pagamento di parte delle somme da parte dell'INPS.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento non incidesse sui profili processuali oggetto del giudizio di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha confermato che la domanda di quantificazione di una somma determinata, non proposta in primo grado, deve considerarsi domanda nuova nel giudizio di rinvio ed è quindi inammissibile nei limiti dell'istruzione sostanzialmente chiusa; perciò la Corte d'appello ha correttamente escluso la quantificazione in quella sede. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito circa la parziale compensazione delle spese e la rimodulazione delle spese di tutte le fasi in ragione dell'esito complessivo del giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori) e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2087 cod. civ.
Riferimento al tipo di rischio professionale oggetto delle polizze; la Corte ha valutato la pretesa contributiva in relazione a tali polizze ma il giudizio ha riguardato soprattutto profili processuali e non la rinnovata valutazione sostanziale della norma
art. 9-bis D.Lgs. n. 103/1991
Norma richiamata relativamente al contributo di solidarietà oggetto della controversia; utilizzata per definire la natura della pretesa dell'INPS
art. 112 c.p.c.
Richiamato nella censura della ricorrente circa la motivazione della Corte di appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto non fondata la contestazione sul difetto di motivazione in relazione alla decisione di non procedere alla quantificazione
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione al potere di valutazione delle prove; la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente esercitato la sua discrezionalità valutativa
art. 91 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione delle spese; la Corte ha osservato che l'art. 91 opera solo quando la parte sia totalmente vittoriosa, circostanza non ricorrente nel caso
art. 92 c.p.c.
Norma sulla compensazione delle spese; la Corte ha confermato che la compensazione parziale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione
art. 278 c.p.c.
Richiamato in relazione alla necessità di formulare la domanda di liquidazione precisa nel giudizio di primo grado; la Corte ha rilevato che l'assenza di una quantificazione impedisce di considerare la successiva richiesta come parte dell'istanza originaria
artt. 392 e ss. c.p.c.
Richiamati per definire i limiti del giudizio di rinvio: il giudice di rinvio è vincolato ai limiti fissati dalla sentenza di cassazione e non può ammettere nuove domande
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Norma riferita al contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo ove dovuto
Massime di principio
- In un giudizio di rinvio dopo cassazione non possono essere introdotte nuove domande: la richiesta di quantificazione di una somma non formulata nei limiti del primo grado può essere considerata domanda nuova e non essere accolta dal giudice di rinvio
- Una domanda di condanna formulata in termini generici può essere considerata definitiva e rimessa a liquidazione separata; tuttavia la quantificazione precisa dell'importo deve essere tempestivamente chiesta o può essere esclusa come nuova domanda
- Il pagamento spontaneo da parte della controparte non necessariamente determina la cessazione della materia del contendere con riguardo a profili processuali e di legittimità riguardanti modalità decisionali e ripartizione delle spese
- La determinazione e la compensazione delle spese di lite rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e la Corte di Cassazione sindaca tale scelta solo in presenza di vizi motivazionali o di violazione di legge
- In appello è ammesso il potere di riformare la regolazione delle spese processuali per tutte le fasi del giudizio in base all'esito complessivo della lite
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 10 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 28218/2020 del 10/12/2020
- Sentenza lavoro · 10 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 28225/2020 del 10/12/2020
- Sentenza lavoro · 10 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 28226/2020 del 10/12/2020
- Sentenza lavoro · 9 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 28060/2020 del 09/12/2020
- Sentenza lavoro · 11 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 28350/2020 del 11/12/2020
- Sentenza lavoro · 7 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27933/2020 del 07/12/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →