Cassazione Penale, Sentenza n. 23598/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto del 16/12/2022 della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva, rispetto al provvedimento di primo grado: revocato la sorveglianza speciale per Bagalà Luigi, ridotto la durata per Bagalà Francesco e revocato la confisca di parte dei beni; tuttavia la Corte aveva riconosciuto la pericolosità sociale generica (art. 1, lett. b, d.lgs. 159/2011) per il periodo 2011-2016 e disposto la confisca dei beni acquisiti in tale arco temporale. I ricorrenti deducono: violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione (la misura sarebbe stata motivata su diversa categoria di pericolosità non contestata originariamente), insufficiente o contraddittoria motivazione, mancata considerazione delle consulenze tecniche e delle decisioni del Tribunale del riesame che avevano restituito beni/sequestri annullati, illegittimità della confisca in presenza di sequestro penale divenuto "inefficace" (art. 24 e 27 d.lgs. 159/2011), sproporzione tra capacità reddituale e valore dei beni e confisca di beni intestati a familiari senza adeguata prova di illecita provenienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati da Bagalà Luigi, Bagalà Francesco, Bagalà Raffaella e Bagalà Luigina. Il Collegio ha ritenuto che: la trasformazione della qualificazione giuridica della pericolosità (da "qualificata" a "generica") è ammissibile se fondata sugli stessi elementi di fatto contenuti nella proposta e se la difesa ha avuto un contraddittorio effettivo; nella materia delle misure di prevenzione il sindacato in Cassazione è limitato alle violazioni di legge (art. 10 comma 3 d.lgs. 159/2011) e non può essere impugnata in via autonoma la valutazione di merito o la mera contestazione della motivazione, salvo motivazione inesistente o apparente; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la sussistenza della pericolosità generica e della qualificata (per taluni capi relativi al procedimento "Waterfront") e ha valutato la sproporzione tra redditi leciti e beni; la confisca patrimoniale è autonoma rispetto al sequestro penale, pertanto l'inefficacia del sequestro penale non impedisce l'applicazione della confisca preventiva/di prevenzione. Le censure dei ricorrenti sono state qualificati come doglianze di merito o critiche sulla motivazione, quindi inammissibili.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia)
La Corte ha richiamato le distinzioni tra pericolosità "qualificata" (art. 4, lett. a/b) e "generica" (art. 1, lett. b) e ha ritenuto legittima la delimitazione temporale della pericolosità (2011-2016) ai fini della confisca patrimoniale; inoltre ha affermato l'autonomia della confisca preventiva rispetto al sequestro penale (art. 24 e art. 27 richiamati nel ricorso).
art. 10, comma 3 d.lgs. n. 159/2011
Precisazione che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e non per rivalutazione del merito.
Richiamato in relazione al principio di correlazione fra contestazione e decisione: la Corte ha ritenuto rispettato il principio perché la nuova qualificazione giuridica era fondata sugli stessi elementi di fatto conosciuti dalla difesa e con i quali c'era stato contraddittorio.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Utilizzato per spiegare i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e motivazione nelle misure di prevenzione, escludendo la rinnovazione del giudizio di fatto in Cassazione.
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (richiamato) / art. 3-ter legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiami normativi storici relativi al procedimento di prevenzione; la Corte segnala la giurisprudenza consolidata su principio di correlazione e contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato in ordine al rispetto delle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che alla difesa sia stato garantito un contraddittorio effettivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la Corte può riformulare la qualificazione giuridica della pericolosità (es. da "qualificata" a "generica") purché la nuova qualifica sia fondata sugli stessi elementi di fatto già noti e la difesa abbia avuto concreto e congruo contraddittorio.
- In Cassazione, nei procedimenti di prevenzione, il sindacato è limitato alle violazioni di legge: le contestazioni che si risolvono in una critica alla motivazione o in una diversa valutazione del fatto sono inammissibili.
- La confisca patrimoniale in materia di prevenzione è autonoma rispetto al sequestro penale: l'eventuale inefficacia o la restituzione di beni nel procedimento penale non impedisce automaticamente la confisca preventiva, se il giudice di prevenzione ne trova i presupposti.
- Per contestare efficacemente una confisca preventiva è necessario allegare e documentare in modo specifico e autosufficiente elementi idonei a dimostrare la lecita provenienza dei beni o la sproporzione erroneamente accertata; affermazioni generiche o rilievi meramente critici non sono sufficienti in sede di legittimità.
- Se si deduce sopravvenienza di provvedimenti (es. revoca misure cautelari) occorre allegare e produrre i provvedimenti rilevanti nel ricorso per consentire la loro considerazione in Cassazione.
- La Corte richiede motivazione non necessariamente analitica su ogni singolo punto, ma coerente e logica; le deduzioni difensive incompatibili con la decisione possono essere implicitamente ritenute superate.
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