Sentenza n. 468/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio osservato dal Comune di San Paolo di Civitate sulla seguente istanza: 1) del 17 marzo 2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in San Paolo di Civitate (Pratica n. 08708060721-17032025-1120); nonché per la condanna del Comune di San Paolo di Civitate a provvedere sulla predetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza per l’occupazione di suolo pubblico e l’installazione di un cartello pubblicitario bifacciale di dimensioni 6,00 x 3,00 metri
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 17 marzo 2025 un’istanza corredata dalla documentazione ritenuta necessaria per ottenere l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e all’installazione di un impianto pubblicitario. Decorso il termine di legge senza alcuna determinazione, ha diffidato il Comune il 27 giugno 2025, senza ricevere risposta, e ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che il Comune fosse tenuto a provvedere entro trenta giorni, in assenza di un termine speciale più lungo. Ha inoltre rilevato che, per la materia degli impianti pubblicitari, il silenzio-assenso non è applicabile in ragione degli interessi pubblici coinvolti, tra cui la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale, e che l’obbligo di provvedere sussiste anche qualora l’amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso, accertando l’illegittimità del silenzio del Comune. Ha ritenuto che l’istanza fosse dettagliata e corredata degli elementi necessari per consentire all’amministrazione di pronunciarsi, che non fosse previsto un termine speciale più lungo e che, alla data di proposizione del ricorso, fosse decorso un periodo di circa cinque mesi, largamente superiore al termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2 l. 241/1990. La diffida rimasta senza riscontro ha confermato la persistenza dell’inerzia. Il Collegio ha escluso che l’inerzia potesse sostituire la valutazione discrezionale espressa sugli interessi pubblici coinvolti nell’installazione di impianti pubblicitari, in particolare sicurezza stradale e compatibilità ambientale, e ha affermato che l’amministrazione deve comunque adottare un provvedimento espresso e motivato anche qualora intenda respingere l’istanza. Il Comune è stato condannato a concludere il procedimento e al pagamento di 2.000 euro per spese di lite. La richiesta di nomina immediata del commissario ad acta è stata accantonata, con riserva di provvedervi successivamente su istanza della parte qualora l’inerzia persistesse. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti.
Norme richiamate
La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
In assenza di una disciplina speciale derogatoria, il procedimento deve concludersi entro trenta giorni; il superamento del termine determina l’illegittimità dell’inerzia e impone all’amministrazione di provvedere espressamente.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente, nell’ambito del giudizio avverso il silenzio, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione; la nomina può essere disposta anche successivamente, su istanza della parte.
art. 3 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dalla ricorrente insieme ai principi di correttezza e trasparenza a sostegno dell’obbligo dell’amministrazione di riscontrare l’istanza.
art. 97 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il principio di buon andamento rafforza l’esigenza di concludere il procedimento entro un termine ragionevole e comunque senza ingiustificati ritardi.
Massime di principio
- In assenza di un termine speciale derogatorio, l’amministrazione deve concludere il procedimento avviato su istanza di parte entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2 l. 241/1990; il suo superamento, in presenza di un’istanza completa, rende illegittimo il silenzio e legittima l’azione avverso l’inerzia.
- Per le istanze relative all’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico, il silenzio dell’amministrazione non può sostituire la valutazione espressa degli interessi pubblici coinvolti, tra cui la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale; l’amministrazione deve adottare un provvedimento espresso e motivato.
- L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata: tali valutazioni devono essere formalizzate in un provvedimento espresso, non potendo giustificare l’inerzia.
- La diffida del privato rimasta senza riscontro costituisce, nel caso esaminato, un elemento che conferma la persistente e ingiustificata inerzia dell’amministrazione, senza eliminare l’obbligo di concludere il procedimento.
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