Cassazione Penale, Sentenza n. 24613/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per diffamazione aggravata. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Campobasso (sosteneva che il fatto era stato commesso a Salerno e che l'eccezione di incompetenza era stata tempestivamente sollevata); (2) errata esclusione dell'esimente della provocazione ex art. 599 c.p. poiché le espressioni della presunta offesa costituivano fatto ingiusto antecedente; (3) violazioni relative all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto), mancanza/illogicità della motivazione e illegittima correzione di errore materiale (art. 130 cod. proc. pen.) che avrebbe anche comportato la soppressione di parti della motivazione non rispondendo così alla specifica doglianza sull'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto infondate le censure sull'incompetenza territoriale (primo motivo) e sull'esimente della provocazione (secondo motivo), dichiarandoli inammissibili o generici. Ha invece accolto parzialmente il terzo motivo nella parte relativa alla correzione dell'errore materiale che ha sopresso passaggi motivazionali tali da non consentire una pronuncia sulla doglianza specifica concernente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis e il procedimento è rinviato alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo esame su tale questione. Il resto del ricorso è stato respinto. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, non è possibile decidere sulle spese civili nel giudizio penale; pertanto il regolamento delle spese del giudizio di legittimità è rinviato al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Consente la correzione degli errori materiali. La Corte ha ritenuto legittima la correzione del dispositivo difforme tra lettura in udienza e testo depositato, salvo che la correzione non abbia determinato una soppressione di parti motivazionali tali da lasciare senza risposta un motivo specifico: in quel caso la mancata decisione sul punto giustifica l'annullamento e il rinvio.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha disposto il rinvio affinché la Corte d'appello competente esamini specificamente la richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità, essendo rimasta priva di risposta a seguito della correzione del dispositivo/parte motivazionale.
Regola l'esimente della provocazione per il reato di diffamazione. La Corte ha confermato che l'applicabilità dell'esimente richiede che le espressioni offensive della presunta offesa siano anteriori al fatto e che la relativa doglianza sia specificamente e adeguatamente motivata; motivo generico o deduzioni non specifiche risultano inammissibili.
artt. 8 e 21, comma 2, cod. proc. pen.
Norme sulla competenza per territorio e sulla necessità di sollevare eccezioni di incompetenza nei termini processuali; la Corte ha richiamato il principio che l'eccezione deve essere tempestiva e risultare dagli atti introduttivi o essere sollevata all'udienza di verifica della regolare costituzione delle parti.
Regola le ipotesi in cui è possibile statuire sulle domande civili nel processo penale anche in assenza di condanna. La Corte ha precisato che la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis non rientra nelle ipotesi che consentono statuizioni civili, quindi la liquidazione delle spese civili non può essere decisa unitamente alla non punibilità.
Massime di principio
- La difformità tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo riportato nel testo depositato è sanabile mediante correzione dell'errore materiale se non comporta l'omissione di una risposta motivata ad una specifica doglianza; se la correzione sopprime la parte motivazionale che avrebbe dovuto esaminare un motivo specifico, è necessario l'annullamento e il rinvio.
- Le eccezioni di incompetenza territoriale devono essere sollevate tempestivamente (negli atti introduttivi o alla prima udienza utile); la mancata tempestiva deduzione rende la doglianza inammissibile.
- L'esimente della provocazione ex art. 599 c.p. richiede prova o argomentazione che le espressioni offensive siano state anteriori al fatto e costituiscano fatto ingiusto; censure generiche sulla sua applicabilità sono inammissibili in cassazione.
- La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) è incompatibile con le statuizioni civili nel processo penale, pertanto la decisione sulla domanda di risarcimento o sulle spese civili richiede attenzione procedurale: se viene pronunciata non punibilità, la decisione sulle spese civili può necessitare di separato accertamento in sede di rinvio.
- In cassazione non sono ammissibili motivi che richiamino documentazione non prodotta o non indicata come acquisita agli atti; l'assenza di specificità e di puntuale contestazione delle rationes decidendi del giudice di merito comporta l'inammissibilità del motivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24370/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24371/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24372/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24374/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24376/2022 del 24/06/2022
- Sentenza penale · 24 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24377/2022 del 24/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →