Cassazione Civile, Ordinanza n. 14528/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Il mutuatario aveva convenuto la banca chiedendo di dichiarare l'invalidità, inefficacia e nullità anche parziale del contratto di finanziamento per asserita applicazione di un TEG usurario e di un TAEG diverso da quello pattuito. Nel corso del giudizio di primo grado aveva poi formulato, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., una domanda subordinata volta a ottenere la restituzione delle commissioni non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e ritenuto tardiva la subordinata; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è censurata la qualificazione della domanda subordinata come "nuova" e quindi inammissibile, sostenendone invece la natura di domanda modificata ammissibile perché connessa alla medesima vicenda sostanziale; con il secondo si è dedotta la violazione delle norme sulla rilevabilità d'ufficio della nullità, lamentando che la Corte d'appello non avesse rilevato la nullità della clausola contrattuale che escludeva il rimborso delle commissioni in caso di estinzione anticipata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto erronea la Corte d'appello nel qualificare come domanda nuova la richiesta subordinata di rimborso delle commissioni non maturate, osservando che essa era connessa alla medesima vicenda sostanziale del rapporto di finanziamento e si poneva in alternativa rispetto alla domanda principale fondata su usura e TAEG difforme. Ha inoltre affermato che la clausola che esclude il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata può integrare clausola abusiva e che la relativa nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
ante riforma di cui al D. Lgs. 10.10.2022 n. 149
La prima memoria di trattazione può essere utilizzata per modificare la domanda anche quanto a petitum e causa petendi, purché la domanda modificata resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e non leda il contraddittorio o allunghi ingiustificatamente i tempi del processo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio processuale dedotto con il primo motivo.
La domanda di rimborso delle commissioni non maturate in caso di estinzione anticipata del finanziamento si colloca come tutela alternativa rispetto alle pretese fondate su invalidità del contratto e usura.
La nullità della clausola abusiva deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
art. 36, comma 4, D. Lgs. 206/2005
La clausola che esclude il rimborso dei costi/commissioni in caso di estinzione anticipata determina un significativo squilibrio e può essere nulla perché abusiva.
La clausola che nega il rimborso delle commissioni al consumatore in caso di estinzione anticipata è qualificabile come abusiva per il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.
nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n. 141 del 2010
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito; in assenza di norma integrativa o se questa rinvia all'autonomia contrattuale, ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, inclusi interessi e spese.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Nel processo civile, la domanda proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. è ammissibile anche se modifica petendi e petitum, purché resti ancorata alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio e si ponga in rapporto di alternativa o incompatibilità rispetto alla domanda originaria, senza aggiungere una pretesa del tutto estranea al fatto costitutivo iniziale.
- Ai fini della distinzione tra domanda nuova e domanda modificata, non è decisivo il solo mutamento del bene della vita richiesto o del fondamento giuridico dedotto; occorre verificare se la nuova pretesa si riferisca al medesimo rapporto sostanziale e sia funzionalmente alternativa a quella originaria.
- Nel credito al consumo, la clausola che esclude il rimborso delle commissioni o di altri costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento può essere abusiva e dunque nulla se determina un significativo squilibrio a danno del consumatore.
- La nullità di una clausola abusiva è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche quando la questione venga in rilievo in presenza di una domanda subordinata o alternativa non esaminata nel merito per ragioni di rito.
- In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione/rimborso della parte di costo del credito non maturata, secondo la disciplina applicabile, e la pattuizione contraria non può privarlo di tale tutela se contrasta con la normativa imperativa di protezione.
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