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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17728/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Crotone. Il ricorrente contestava l'esclusione del dolo nella condotta della direttrice dell'ufficio postale, che avrebbe tacitamente autorizzato il prelievo dal libretto pignorato di Antonio Sanfedele nonostante la notifica del pignoramento (si richiamava una e-mail inviata dall'imputata). Si deduceva altresi' omissione di riqualificazione della fattispecie come colposa ex art. 335 c.p. in presenza di negligenza, e mancata motivazione nella esclusione del dolo.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato manifestamente infondato e quindi respinto. La Corte ha rilevato che il pubblico ministero puo' impugnare l'assoluzione se la formula adottata dal giudice differisce da quella richiesta e incide sugli effetti extrapenali, ma ha ritenuto che non sussistono prove del dolo dell'imputata: non e' stato provato che il blocco del libretto spettasse o fosse stato eseguito dal Centro Servizi territoriale di Bari e non e' stata dimostrata una condotta omissiva della direttrice. Quanto alla riqualificazione ex art. 335 c.p., la Corte ha osservato che quella norma si applica ai sequestri in sede penale o amministrativa, mentre la violazione relativa a pignoramenti civili rientra nell'ambito dell'art. 388-bis c.p. (perseguibile solo a querela della persona offesa). Pertanto non risultano elementi per ritenere la responsabilita' dolosa o colposa dell'imputata, e il ricorso e' inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 334 cod. pen.

    Norma dalla quale derivava l'imputazione iniziale per violazione del vincolo di pignoramento; nel caso la Corte non ha ritenuto provato il dolo necessario per la condanna ai sensi di questa disposizione.

  • art. 110 cod. pen.

    Riguarda il concorso di persone nel reato; menzionata in capo all'imputazione ma non ritenuta applicabile in assenza della prova del comportamento doloso.

  • art. 335 cod. pen.

    La Corte ha interpretato questa norma come applicabile solo ai casi di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto in procedimenti penali o da autorita' amministrative; dunque non idonea a inquadrare la violazione relativa a pignoramenti civili.

  • art. 388-bis cod. pen.

    Secondo la decisione, la tutela penale delle violazioni relative a pignoramenti o sequestri conservativi disposti in procedimenti civili e' disciplinata da questa norma, che prevede la perseguibilita' soltanto a querela della persona offesa.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Disciplina l'obbligo per il giudice di riqualificare il fatto quando emergono elementi diversi rispetto a quelli contestati; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di accertamento degli elementi costitutivi del reato colposo, non sussistevano i presupposti per la riqualificazione e che tale operazione non puo' ledere il diritto di difesa trasformando il fatto contestato senza adeguata istruttoria.

  • Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata per precisare che il pubblico ministero che abbia chiesto l'assoluzione puo' impugnare la sentenza se la formula adottata dal giudice differisce da quella richiesta quando la diversa formula incida su aspetti sostanziali o extrapenali.

  • Sez. 6, n. 9742 del 12/07/2018 (dep. 2019) (giurisprudenza)

    Richiamata per confermare che l'art. 335 c.p. riguarda i sequestri in ambito penale/ amministrativo e non i pignoramenti civili.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero puo' impugnare una sentenza di assoluzione anche se in dibattimento aveva chiesto l'assoluzione, quando la formula adottata dal giudice e' diversa e incide su effetti extrapenali o sulla qualificazione giuridica del fatto.
  • Per una condanna per violazione del vincolo di pignoramento e' necessario provare il dolo dell'agente; elementi indiziari non sufficienti o la mancata prova del ruolo del centro servizi esterno possono fare venire meno la responsabilita' penale.
  • La mera negligenza o "grave disattenzione" non giustifica automaticamente la riqualificazione del fatto in reato colposo salvo che siano accertati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie colposa; la riqualificazione non puo' comprimere il diritto di difesa trasformando il fatto originario senza contraddittorio.
  • Le violazioni relative alla custodia di beni oggetto di pignoramento in procedimento civile sono disciplinate dall'art. 388-bis c.p. e, in quanto tali, richiedono generalmente la querela della persona offesa per la perseguibilita' penale; l'art. 335 c.p. non e' applicabile ai pignoramenti civili.
  • Nella valutazione di responsabilita' di direttori di sportelli o uffici periferici occorre considerare la ripartizione delle competenze (es. centrali/centri servizi) e produrre prove specifiche circa gli obblighi operativi incombenti sul singolo agente.

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