Cassazione Penale, Ordinanza n. 10640/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania lamentando un solo motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la condotta contestata dovesse essere ritenuta di minima offensività e quindi non punibile. La Corte di cassazione rileva però che la motivazione della sentenza impugnata aveva escluso la particolare tenuità del fatto in modo congruo e non illogico, valorizzando il disvalore penale e sociale della condotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., osservando che il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessa di tutte le peculiarità del fatto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e che tale apprezzamento è riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta fattispecie e non può essere riconosciuta quando il giudice di merito abbia motivatamente escluso la minima offensività della condotta.
I criteri di valutazione della gravità del reato e della colpevolezza guidano il giudizio sulla particolare tenuità del fatto; la loro applicazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non si desume da una verifica astratta, ma da una valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, secondo i parametri dell'art. 133 c.p.
- Ai fini della motivazione sull'art. 131-bis c.p. non è necessario esaminare analiticamente tutti gli indici previsti dalla legge, purché il giudice individui quelli ritenuti rilevanti nel caso concreto.
- Il giudice deve spiegare le forme di estrinsecazione del comportamento incriminato e il relativo disvalore, evitando motivazioni stereotipate o clausole di stile.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza assoluta o della manifesta illogicità della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10404/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10417/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10445/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10483/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10527/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10528/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →