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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16833/2020 del 07/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto i primi due motivi (violazione del contraddittorio per mancata chiamata dei soci), ha assorbito gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato la nullità dei giudizi e ha rinviato alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese e per ulteriore trattazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di una rettifica fiscale (riprese ex art.39 d.P.R. n.600/1973) basata su vendite immobiliari con margini di utile modesti e presunta gestione antieconomica; il ricorso per cassazione censura principalmente la nullità del giudizio per mancata riunione dei soci della società di persone coinvolti nell'accertamento per trasparenza.

Norme richiamate

  • art.39 d.P.R. n.600 del 1973

    Norma richiamata come base giuridica per le riprese fiscali operate dall'Amministrazione in caso di ricostruzione del reddito; nella fattispecie l'accertamento è stato motivato da margini ritenuti anomali e gestione antieconomica.

  • art.5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (TUIR)

    Stabilisce il principio della trasparenza per le società di persone: l'accertamento unitario alla società si imputa automaticamente ai soci nella loro quota, rendendo necessario il coinvolgimento processuale dei soci quando si contesta l'accertamento.

  • art.101 cod. proc. civ.; art.111, comma 2 Cost.; art.14 d.lgs. n.546/1992

    Richiamate con riferimento al principio del contraddittorio; la sentenza afferma che il mancato coinvolgimento dei soggetti direttamente interessati all'accertamento viola il diritto al contraddittorio e determina nullità del procedimento.

  • Cass. 21 ottobre 2013 n.23762

    In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi

    Giurisprudenza che afferma il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci per gli accertamenti tributari basati sulla trasparenza; la decisione impone la partecipazione di tutti i soggetti interessati per garantire il contraddittorio.

  • Cass. 4 giugno 2008 n.14815; Cass. Sez.1 Sent. n.121 del 04/01/2005

    Ulteriori precedenti richiamati a sostegno del principio secondo cui, per la natura unitaria dell'accertamento tributario verso società di persone, la controversia deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soci quando la decisione non può raggiungere il proprio scopo senza di essi.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fiscali riguardanti società di persone la decisione è vincolata al principio di unità dell'accertamento: se l'amministrazione imputa redditi ai soci per trasparenza, società e soci devono essere chiamati nel medesimo procedimento.
  • La mancata partecipazione dei soci in un giudizio tributario quando richiesto dalla natura dell'accertamento determina nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Se ci sono questioni personali dei singoli soci queste devono essere distinte, ma la regola generale è la riunione necessaria delle parti per rispettare il contraddittorio.
  • In presenza di accertamenti basati su ricostruzioni 'sospette' di utili anomali o gestione antieconomica, il contribuente dovrebbe tempestivamente chiedere l'integrazione del contraddittorio e segnalare l'esistenza di soci coinvolti per evitare declaratorie di nullità e rinvii.
  • La pronuncia più probabile in caso di mancata chiamata dei soci è la cassazione per nullità del giudizio con rinvio per integrazione del contraddittorio; la difesa deve quindi curare la tempestiva individuazione e convocazione dei soggetti interessati.

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