Cassazione Civile, Sentenza n. 16833/2020 del 07/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto i primi due motivi (violazione del contraddittorio per mancata chiamata dei soci), ha assorbito gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato la nullità dei giudizi e ha rinviato alla CTP di Napoli, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese e per ulteriore trattazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una rettifica fiscale (riprese ex art.39 d.P.R. n.600/1973) basata su vendite immobiliari con margini di utile modesti e presunta gestione antieconomica; il ricorso per cassazione censura principalmente la nullità del giudizio per mancata riunione dei soci della società di persone coinvolti nell'accertamento per trasparenza.
Norme richiamate
Norma richiamata come base giuridica per le riprese fiscali operate dall'Amministrazione in caso di ricostruzione del reddito; nella fattispecie l'accertamento è stato motivato da margini ritenuti anomali e gestione antieconomica.
art.5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (TUIR)
Stabilisce il principio della trasparenza per le società di persone: l'accertamento unitario alla società si imputa automaticamente ai soci nella loro quota, rendendo necessario il coinvolgimento processuale dei soci quando si contesta l'accertamento.
art.101 cod. proc. civ.; art.111, comma 2 Cost.; art.14 d.lgs. n.546/1992
Richiamate con riferimento al principio del contraddittorio; la sentenza afferma che il mancato coinvolgimento dei soggetti direttamente interessati all'accertamento viola il diritto al contraddittorio e determina nullità del procedimento.
Cass. 21 ottobre 2013 n.23762
In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi
Giurisprudenza che afferma il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci per gli accertamenti tributari basati sulla trasparenza; la decisione impone la partecipazione di tutti i soggetti interessati per garantire il contraddittorio.
Cass. 4 giugno 2008 n.14815; Cass. Sez.1 Sent. n.121 del 04/01/2005
Ulteriori precedenti richiamati a sostegno del principio secondo cui, per la natura unitaria dell'accertamento tributario verso società di persone, la controversia deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soci quando la decisione non può raggiungere il proprio scopo senza di essi.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali riguardanti società di persone la decisione è vincolata al principio di unità dell'accertamento: se l'amministrazione imputa redditi ai soci per trasparenza, società e soci devono essere chiamati nel medesimo procedimento.
- La mancata partecipazione dei soci in un giudizio tributario quando richiesto dalla natura dell'accertamento determina nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Se ci sono questioni personali dei singoli soci queste devono essere distinte, ma la regola generale è la riunione necessaria delle parti per rispettare il contraddittorio.
- In presenza di accertamenti basati su ricostruzioni 'sospette' di utili anomali o gestione antieconomica, il contribuente dovrebbe tempestivamente chiedere l'integrazione del contraddittorio e segnalare l'esistenza di soci coinvolti per evitare declaratorie di nullità e rinvii.
- La pronuncia più probabile in caso di mancata chiamata dei soci è la cassazione per nullità del giudizio con rinvio per integrazione del contraddittorio; la difesa deve quindi curare la tempestiva individuazione e convocazione dei soggetti interessati.
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