Cassazione Civile, Sentenza n. 16755/2020 del 06/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversie tributarie relative ad avvisi di accertamento sugli anni d'imposta 2002 e 2004 in relazione ad operazioni di acquisizione per tramite di schemi di merger/leveraged buy‑out (MLBO). L'Amministrazione contestava la deducibilità di interessi passivi e oneri accessori sostenuti dalle newco italiane (Nuova Alfatherm e successivamente Luglio S.p.A.), ritenendo che tali costi costituissero costo di un "servizio infragruppo" prestato a favore dei fondi esteri (beneficiari finali) e pertanto dovessero essere riaddebitati ai beneficiari al valore normale, in quanto non inerenti al soggetto che li aveva contabilizzati. Ulteriore questione riguardava la validità della cartella di pagamento emessa nonostante la successiva transazione fiscale (art. 182‑ter legge fallimentare) tra le parti e la disciplina dei termini per l'iscrizione a ruolo (art. 25 DPR n. 602/1973). In seguito le parti hanno sottoscritto una transazione fiscale omologata dal Tribunale; è stata inoltre sollevata la questione interpretativa delle linee guida OCSE (cap. 7) circa la distinzione tra "servizi infragruppo" e "attività di stewardship" e l'individuazione del valore normale da ribaltare.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi collegati. Quanto ai ricorsi della società (nn. 19424/12 e 9393/13) la controversia è stata definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione fiscale ex art. 182‑ter (atto di transazione omologato e piano di pagamento in corso), con conseguente perdita di efficacia delle sentenze impugnate. Quanto al ricorso dell'Agenzia (n. 13141/16) relativo alla cartella di pagamento, la Corte ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione confermando la decisione della Commissione regionale che aveva annullato la cartella in quanto atto emesso per una causa non tipica in presenza di transazione regolarmente eseguita; la Corte ha altresì precisato che, finché il contribuente adempie puntualmente al piano di transazione, l'Amministrazione non può validamente intimare pagamenti per le somme oggetto della transazione. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti in ragione della transazione. Infine la Corte ha escluso l'applicabilità delle sanzioni sul contributo unificato in ragione della cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), art. 75 (ora art. 109)
Richiamato in rapporto al requisito di inerenza dei componenti negativi; la controversia verte sulla legittimità di dedurre interessi gravanti su operazioni finalizzate all'acquisizione di partecipazioni e sulla loro imputazione al soggetto che effettivamente ne ha beneficiato.
T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), art. 76, comma 5 (ora art. 110, comma 7)
Norma richiamata dall'Amministrazione per qualificare come servizio infragruppo l'attività di raccolta di fondi da parte di una società per consentire ad altra del gruppo di acquisire partecipazioni, con conseguente riaddebitamento dei costi al beneficiario al valore normale.
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
Discututa in relazione ai termini per l'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella esattoriale nelle situazioni di transazione; la Corte osserva che una transazione fiscale regolarmente adempiuta esclude pregiudizio per l'Amministrazione e impedisce la legittima emissione di una cartella per le somme transate fino a eventuale inadempimento.
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), artt. 182‑bis e 182‑ter
Disciplina l'accordo di ristrutturazione e la transazione fiscale: la transazione omologata produce il 'consolidamento del debito' e la 'cessazione della materia del contendere' per le liti tributarie relative alle annualità oggetto della transazione; la sua esecuzione preclude l'azione esecutiva sulle somme transate fino a eventuale inadempimento.
Linee guida OCSE 1995, Capitolo 7 (par. 7.9 e ss.)
Richiamate per distinguere servizi infragruppo (da remunerare al valore normale) dalle attività di shareholder/stewardship; la qualificazione del servizio e l'individuazione del soggetto che ne beneficia sono fondamentali per stabilire l'inerenza e la deducibilità degli oneri.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Norma processuale richiamata in relazione ai limiti dell'ammissibilità di motivi di appello e alla questione se il principio di inerenza costituisca o meno un mutamento della causa petendi in sede di gravame.
Cass. Sez. U. n. 8980/2018
Principio giurisprudenziale secondo cui, se nel corso del giudizio le parti concludono un accordo che definisce la controversia, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con perdita di efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se le parti stipulano e ottengono l'omologazione di una transazione fiscale ex art. 182‑ter L.F. e il contribuente adempie al piano, le controversie tributarie relative alle annualità contemplate dalla transazione si estinguono per cessazione della materia del contendere; le sentenze impugnate perdono efficacia.
- Una transazione fiscale omologata e tempestivamente eseguita esclude l'emissione legittima di una cartella esattoriale per le somme oggetto della transazione fino a che il contribuente non sia inadempiente; in caso di inadempimento la pretesa originaria può rinascere secondo i termini convenuti.
- Nelle operazioni MLBO la deducibilità di interessi passivi dipende dall'accertamento di chi ha effettivamente beneficiato del finanziamento e della natura dell'attività svolta (servizio infragruppo vs. attività di shareholder/stewardship): se l'onere non è inerente all'attivo soggetto, può essere necessario riassegnarne il costo al reale beneficiario e determinarne il valore normale ai fini fiscali.
- Le linee guida OCSE sono un criterio interpretativo rilevante per distinguere tipi di servizi infragruppo e per l'individuazione del soggetto beneficiario, ma la loro applicazione dipende dalla ricostruzione fattuale degli effettivi rapporti economici e dei benefici derivanti dall'operazione.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata d'ufficio anche in Cassazione quando le parti attestano l'intervenuta transazione che regola la controversia; in tal caso il processo si estingue senza esame nel merito dei motivi del ricorso.
- Le contestazioni procedurali (es.: tardività di rilievi in appello) e le questioni sulla motivazione degli atti di accertamento rimangono valutazioni di merito che possono essere influenzate dall'esistenza di una transazione che definisce la controversia.
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