Cassazione Civile, Sentenza n. 16763/2020 del 06/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo alla ripresa di maggiori ricavi per l'anno 2005, quantificati in € 304.746,00. In primo grado la C.T.P. di Caserta aveva accolto il ricorso del contribuente; la C.T.R. della Campania aveva invece accolto il gravame dell'Agenzia ritenendo corretta la valutazione operata dall'Ufficio (applicazione del valore normale/di mercato alle componenti del reddito). I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con sei motivi, ma successivamente hanno depositato atto di rinunzia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., avendo aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con modificazioni nella l. n. 225/2016, e comprovato l'integrale pagamento secondo il piano di rateizzazione approvato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio in applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 conv. nella l. n. 225/2016, preso atto della rinuncia al ricorso e del pagamento effettuato ai sensi della definizione agevolata. Ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità tra le parti e ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso (richiamando consolidata giurisprudenza in materia).
Norme richiamate
decreto-legge n. 193 del 2016, convertito nella legge n. 225 del 2016
Consente la definizione agevolata delle liti fiscali; l'adesione e il pagamento secondo il piano approvato determinano l'estinzione del giudizio
Disciplina la rinuncia all'atto introduttivo del giudizio (rinuncia al ricorso) che, una volta manifestata e formalizzata, porta all'estinzione del processo quando ricorrono le condizioni previste
Consente il deposito di memorie da parte delle parti; qui utilizzato per formalizzare l'adesione e l'accettazione della rinuncia e della definizione
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Stabilisce l'istituto del contributo unificato e le regole per eventuali rimborsi o esenzioni; la Corte ha rilevato l'insussistenza dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato in caso di definizione agevolata
Massime di principio
- L'adesione alla procedura di definizione agevolata (art. 6 D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016) con pagamento nei termini e la conseguente rinuncia al ricorso determinano l'estinzione del giudizio in Cassazione: la causa si chiude senza decisione sul merito.
- Per ottenere l'estinzione è necessario depositare formale atto di rinunzia (art. 390 c.p.c.) e documentazione che comprovino l'adesione alla definizione e l'effettivo pagamento secondo il piano approvato; è utile la prova dell'avvenuta comunicazione/accettazione da parte dell'Amministrazione resistente.
- In presenza di definizione agevolata le spese del giudizio di legittimità sono normalmente compensate fra le parti, anche per ragioni di politica tributaria che favorisce la composizione delle liti fiscali.
- La definizione agevolata e l'estinzione del processo non comportano una pronuncia sul merito della controversia: la controversia si estingue per effetto dell'accordo/definizione e non per decisione di diritto sostanziale.
- Non è dovuto, di regola, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello originariamente versato per l'iscrizione a ruolo del ricorso quando la controversia si estingue per definizione agevolata (art. 13 DPR 115/2002 e giurisprudenza consolidata).
- Tempismo e completezza della documentazione sono essenziali: la rinuncia tardiva o senza prova del pagamento/adesione può non produrre gli stessi effetti. Se l'Amministrazione non aderisce o contesta, la situazione va valutata caso per caso.
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