Cassazione Civile, Sentenza n. 16737/2020 del 06/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatrice speciale)
La controversia
La controversia riguardava un minore nato il 2 maggio 2014 dall’unione della ricorrente con un padre che lo aveva riconosciuto soltanto nel novembre 2014. Il procedimento per l’adottabilità era stato aperto nel maggio 2014. Nel settembre 2017 il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’adottabilità e decaduto entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, mantenendo il minore presso una famiglia affidataria e regolamentando gli incontri. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 29/2018 depositata il 13 settembre 2018, accolse i gravami principali del curatore speciale e del tutore e dichiarò il minore adottabile, ritenendo che la madre non avrebbe recuperato le capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze del minore e che il minore necessitasse di un legame stabile, assicurabile mediante l’adozione. La madre ricorse per cassazione con tre motivi: (1) violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 15 della L. n. 184/1983, contestando i presupposti dell’adottabilità e sostenendo che la Corte d’appello avesse ignorato il proprio percorso di recupero personale e il superamento delle problematiche psico-fisiche; (2) violazione dell’art. 18 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 e dell’art. 30, comma 2, Cost., con analoga contestazione della valutazione sulla possibilità di recuperare il ruolo genitoriale; (3) omesso, insufficiente o contraddittorio esame di un fatto decisivo, individuato nella liberalizzazione, dal giugno 2018, degli incontri tra madre e figlio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e il terzo motivo. Ha ribadito che l’adottabilità richiede una valutazione prognostica attuale e concreta dell’effettiva possibilità di recuperare le capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze del minore, dopo aver considerato gli interventi di sostegno, le condizioni dei genitori e le risorse del nucleo familiare. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva fondato il giudizio negativo su un’istruttoria complessa, comprendente consulenze tecniche e relazioni e audizioni degli operatori dei servizi sociali; aveva inoltre motivato il mancato rispetto del periodo di osservazione biennale disposto in primo grado con la prognosi sfavorevole sui tempi del recupero. La Corte ha ritenuto adeguata la valutazione secondo cui la situazione familiare comprometteva gravemente lo sviluppo del minore e l’adozione era l’unico strumento idoneo a garantirgli assistenza e stabilità affettiva; la mera dichiarazione della madre di voler accudire il figlio non era sufficiente senza riscontri concreti. Il terzo motivo era inammissibile perché la Corte territoriale aveva esaminato la situazione complessiva e il mero difetto di sufficienza motivazionale non è censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, la successiva liberalizzazione di alcuni incontri non costituiva un fatto controverso. Il ricorso è stato respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per le peculiarità della vicenda e i diversi esiti dei gradi di merito.
Norme richiamate
L. n. 184/1983, art. 1
Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, ragione questa per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità.
La priorità accordata alla permanenza del minore nella famiglia d’origine comporta che si tentino interventi di sostegno; l’adottabilità è legittima quando tali interventi non consentano di prevedere il recupero genitoriale entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in un contesto familiare stabile.
L. n. 184/1983, art. 8
Si deve trattare di una situazione non derivante esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica (disponendo l’art. 1, che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di origine), fondata su un giudizio d’impossibilità morale o materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità, quanto meno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del minore, non dovuta a forza maggiore o a un evento originario derivante da cause non imputabili ai genitori biologici (cfr. sentenza Cedu Akinnibuson contro Italia sentenza del 16/7/2015), non determinata soltanto da comportamenti patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. 7193 del 2016).
La situazione di abbandono va accertata sulla base di un’impossibilità morale o materiale stabile e non superabile in tempi compatibili con lo sviluppo del minore, verificando il concreto pregiudizio; non può fondarsi esclusivamente sulla condizione socio-economica o su comportamenti patologici in quanto tali.
L. n. 184/1983, art. 15
Non determinabile dal testo: la disposizione è indicata tra le norme invocate con il primo motivo, ma la Corte non ne espone né applica uno specifico criterio autonomo.
La Corte non ricava dalla disposizione un’interpretazione autonoma nel passaggio decisionale.
Convenzione di New York del 20 novembre 1989, art. 18
Non determinabile dal testo: la disposizione è indicata tra le norme invocate con il secondo motivo, ma la Corte non ne espone né applica uno specifico criterio autonomo.
La Corte non ricava dalla disposizione un’interpretazione autonoma nel passaggio decisionale.
Costituzione, art. 30, comma 2
Non determinabile dal testo: la disposizione è indicata tra le norme invocate con il secondo motivo, ma la Corte non ne espone né applica uno specifico criterio autonomo.
La Corte non ricava dalla disposizione un’interpretazione autonoma nel passaggio decisionale.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, articolato nel terzo motivo, è inammissibile avendo la Corte territoriale vagliato la situazione complessiva di madre e figlio e non essendo più censurabile il mero profilo di insufficienza motivazionale.
La censura ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riproporre il mero difetto di sufficienza della motivazione quando il giudice di merito abbia esaminato la situazione complessiva.
Massime di principio
- La dichiarazione dello stato di adottabilità è una soluzione estrema: il giudice deve verificare in via prioritaria se interventi di sostegno possano rimuovere le difficoltà familiari e consentire il recupero delle capacità genitoriali.
- La valutazione dell’abbandono deve essere attuale e concreta e deve comprendere una prognosi sulla possibilità effettiva di recupero genitoriale entro tempi compatibili con le esigenze di sviluppo del minore, tenendo conto anche di eventuali cambiamenti significativi e dell’assunzione concreta di impegni e responsabilità.
- La situazione di abbandono può sussistere anche senza un rifiuto intenzionale dei doveri genitoriali, quando la situazione familiare comprometta gravemente e irreversibilmente l’armonico sviluppo psico-fisico del minore e la rescissione del legame sia necessaria per evitare un pregiudizio più grave e assicurare assistenza e stabilità affettiva.
- Le condizioni lavorative, reddituali e abitative non possono assumere valenza discriminatoria e devono essere considerate insieme alle condizioni psichiche e alla concreta possibilità del nucleo familiare di sostenere i genitori, anche con l’intervento dei servizi territoriali.
- La mera dichiarazione di volontà del genitore di occuparsi del minore non è sufficiente a escludere l’abbandono in mancanza di riscontri concreti e di comportamenti verificabili.
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