Cassazione Civile, Sentenza n. 16762/2020 del 06/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere in via preliminare, in quanto l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'intervenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 36 d.l. n. 119/2018, causa di estinzione ex lege del processo. Il giudice ha imposto la declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 110/2018 e ha compensato tra le parti le spese del presente giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 996/2014 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli relativa all'applicazione dell'imposta di registro; la controversia è stata poi oggetto di "definizione della lite" tra le parti ai sensi dell'art. 36 d.l. n. 119 del 2018
Norme richiamate
art. 36 d.l. n. 119 del 2018
art. 36 d.l. n. 119 del 2018
La Corte ha ritenuto che la "definizione della lite" intervenuta ai sensi di questa norma costituisca causa di estinzione del processo "ex lege", comportando la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità dell'appello
art. 6 d.l. n. 110 del 2018
art. 6 d.l. n. 110 del 2018
La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare formalmente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, sulla base della causa di estinzione richiamata dall'Agenzia
Massime di principio
- La definizione della lite concordata tra le parti ai sensi dell'art. 36 d.l. n. 119/2018 estingue il processo relativo alla controversia fiscale, impedendo che il merito venga deciso giudizialmente.
- Quando le parti comunicano la definizione della lite al giudice, il giudice deve verificare la sussistenza della causa di estinzione e può dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere (art. 6 d.l. n. 110/2018).
- L'estinzione per definizione della lite comporta di solito la compensazione delle spese di giudizio, salvo diverso accordo tra le parti; la Corte può quindi disporre la compensazione tra le parti.
- In situazioni analoghe è opportuno che la parte che ha interesse alla declaratoria presenti idonea documentazione probatoria dell'avvenuta definizione della lite e richieda formalmente l'estinzione, poiché l'estinzione non decide il merito e non crea precedente favorevole sul punto sostanziale della controversia.
- Prima di definire una lite fiscale conviene valutare gli effetti fiscali e amministrativi della transazione/definizione (ad es. riliquidazioni, sanzioni, interessi), nonché prevedere l'assegnazione delle spese processuali nel testo dell'accordo per evitare controversie successive.
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