Cassazione Civile, Sentenza n. 16804/2020 del 07/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il mancato riconoscimento in Italia dell'atto di ripudio (talaq) pronunciato e registrato dal Tribunale sciaraitico di Nablus, denunciando che la Corte d'appello non aveva adeguatamente accertato e valutato la legge processuale palestinese applicabile (la presunta legge palestinese n. 3/2011 indicata dal ricorrente) né valutato correttamente i requisiti di riconoscibilità della pronuncia straniera (in particolare sulla natura giurisdizionale dell'organo straniero, i presupposti e la revocabilità del talaq, la parità di accesso al giudizio per la moglie, il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e l'oggetto dell'accertamento riservato al Tribunale sciaraitico). In sostanza il ricorrente sosteneva che il divorzio così formato doveva essere riconosciuto perché conforme alla legge straniera applicabile e rispettoso delle garanzie processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che la legge invocata dal ricorrente (legge palestinese n. 3/2011) non è entrata formalmente in vigore e che il procedimento si è svolto sulla base delle leggi palestinesi vigenti (n. 31/1959 e n. 61/1976). Dai documenti prodotti è emerso che il 'talaq' era stato recepito dal Tribunale sciaraitico sulla sola presa d'atto della volontà unilaterale del marito, con successiva pronuncia divenuta definitiva in assenza della moglie nella fase decisoria principale. La Corte ha ritenuto insoddisfacente il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (la moglie non ha partecipato alla fase decisoria onde accertare l'irrevocabilità e il definitivo scioglimento) e ha riscontrato una discriminazione di genere nella regola sostanziale del ripudio (facoltà attribuita solo al marito). Per tali ragioni la decisione straniera è incompatibile con l'ordine pubblico italiano (sia sotto il profilo processuale che sostanziale) e quindi non è riconoscibile; il ricorso è stato pertanto rigettato e confermato il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
Fondamento della censura per violazione di legge e falsa applicazione in Cassazione (motivo di ricorso per la valutazione degli errori di diritto compiuti dai giudici di merito).
Legge 31 maggio 1995 n. 218 (artt. 64-65)
Regolano il riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti stranieri: art.64 disciplinava il meccanismo generale di riconoscimento delle sentenze; art.65 prevede un meccanismo semplificato per i 'provvedimenti' in materia di status personale purché non contrari all'ordine pubblico e rispettosi dei diritti essenziali della difesa.
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (art.95 e art.18)
Disciplina l'ordinamento dello stato civile in Italia e stabilisce le modalità di annotazione delle sentenze e atti esteri: l'ufficiale di stato civile può rifiutare l'annotazione se ritiene insussistenti i requisiti o se l'atto è contrario all'ordine pubblico (art.18).
Legge palestinese n. 3/2011
Invocata dal ricorrente quale norma riformatrice che avrebbe garantito maggiori tutele alla moglie; la Corte ha rilevato che tale legge non è mai entrata in vigore e quindi non è applicabile.
Legge palestinese n. 31/1959
Norma sul regolamento di procedura del tribunale sciaraitico: attribuisce al Tribunale sciaraitico competenza su questioni tra musulmani e disciplina aspetti procedurali, usata dalla Corte per qualificare la natura e le competenze dell'autorità straniera.
Legge palestinese n. 61/1976
Norma sullo status personale applicata in Cisgiordania; contiene disposizioni rilevanti sui presupposti del ripudio e su garanzie processuali.
Legge n. 898/1970 (art. 3, n.2 lett. e)
Riferimento alla possibilità per un cittadino italiano di chiedere il divorzio in Italia quando l'altro coniuge ha ottenuto all'estero lo scioglimento o ha contratto nuovo matrimonio; valutata nella prospettiva dell'efficacia degli effetti della pronuncia straniera.
Costituzione italiana (artt. 2, 3, 29, 111)
Richiamati per richiamare i principi fondamentali (dignità, uguaglianza, ordinamento familiare, diritto a un giusto processo) che costituiscono parametri di ordine pubblico rilevanti nel giudizio di riconoscimento.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.6, art.14) e Protocollo n.7 (art.5)
Art.6 (processo equo) e divieto di discriminazione (art.14) e il principio di uguaglianza degli sposi (protocollo n.7) sono stati utilizzati per valutare la compatibilità della pronuncia straniera con i diritti fondamentali.
Regolamento (UE) n. 1259/2010 (Roma III) e Reg. (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II-bis)
Richiamati nei ragionamenti comparativi e per segnalare che i regolamenti europei si applicano ai divorzi pronunciati da autorità statali; la Corte di Giustizia UE ha escluso che i 'divorzi privati' (es. atti di ripudio certificati da organi religiosi non statali) rientrino nell'ambito applicativo del Regolamento, con conseguenze sull'analisi di riconoscimento.
Massime di principio
- Per il riconoscimento di un divorzio straniero l'autorità italiana valuta la compatibilità degli effetti con l'ordine pubblico internazionale: in particolare devono essere rispettati i diritti essenziali della difesa e il principio di non discriminazione di genere.
- La natura dell'atto straniero (sentenza giurisdizionale statale vs. atto privato o provvedimento religioso) è centrale: se l'organo straniero è integrato nel sistema statuale e svolge funzioni giurisdizionali l'atto è più facilmente inquadrabile come provvedimento; tuttavia ciò non basta se mancano garanzie processuali o se la norma sostanziale è discriminatoria.
- La legge straniera applicabile deve essere adeguatamente provata e in vigore: norme 'invocate' ma non entrate in vigore non possono giustificare il riconoscimento.
- La mera accettazione o la ricezione di somme/compensi o una apparente 'consapevolezza' della moglie non esauriscono l'accertamento sulla concreta non discriminazione: la valutazione può essere astratta (la legge straniera è intrinsecamente discriminatoria) e ciò è sufficiente a escluderne l'applicazione.
- Se il procedimento straniero si è svolto senza effettivo contraddittorio nella fase decisoria fondamentale o senza adeguata notifica, l'atto può essere considerato contrario all'ordine pubblico processuale e non riconoscibile.
- In situazioni analoghe, è necessario acquisire e valutare testi di legge stranieri ufficiali, la loro efficacia formale, la natura delle autorità che hanno deciso e la documentazione processuale (notifiche, partecipazione delle parti, accertamenti sostanziali) prima di decidere sul riconoscimento.
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