Cassazione Penale, Sentenza n. 368/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del G.I.P. che aveva ordinato al Pubblico Ministero la formulazione dell'imputazione per il reato indicato (artt. 81 cpv. - 610 c.p.) sostenendo che il G.I.P. avrebbe disposto l'imputazione con riferimento a fatti che erano già stati oggetto di una precedente archiviazione (o, secondo la difesa, di una archiviazione parziale). In particolare la difesa deduceva che, in una prima ordinanza, il G.I.P. aveva disposto l'archiviazione limitatamente ai fatti sub A) e B) e aveva restituito gli atti al P.M. per supplemento indagini rispetto alla titolarità/destinazione a servizio della casa coniugale della particella di giardino. Perciò il ricorrente denunciava abnormità funzionale dell'atto impugnato: il G.I.P. avrebbe ordinato l'imputazione coatta su fatti già archiviati, determinando una stasi del procedimento e violando il divieto, affermato dalle Sezioni Unite, di ordinare l'imputazione per reati diversi da quelli per cui era stata richiesta l'archiviazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse abnormità funzionale perché dalla lettura della prima ordinanza risultava che il G.I.P. non aveva adottato un provvedimento formale di archiviazione parziale, bensì aveva respinto la richiesta di archiviazione e restituito gli atti ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p. per l'esecuzione di nuove indagini; quindi non vi era sovrapposizione con fatti già archiviati e nessuna stasi del procedimento. Il provvedimento di imputazione coatta è stato considerato conforme alla funzione di controllo del G.I.P. sulla richiesta di non esercizio dell'azione penale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 409, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina il caso di richiesta di archiviazione non accolta con restituzione degli atti al P.M. per ulteriori indagini; la Corte ha ritenuto che la prima ordinanza fosse adottata ai sensi di questa norma e quindi non costituisse un provvedimento di archiviazione formale
Norma sul registro delle notizie di reato: la Corte ricorda che, se il G.I.P. ravvisa ulteriori reati diversi da quelli per i quali è stata chiesta l'archiviazione, deve iscriverli nel registro ai sensi di tale norma (richiamata nella giurisprudenza citata)
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Regime tassativo dei mezzi di impugnazione: la Corte sottolinea che la nozione di 'abnormità' non può essere usata per aggirare la tassatività delle impugnazioni consentite
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di imporre sanzione a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa; la Corte lo ha applicato fissando l'ammenda in euro 3.000,00
artt. 81, comma finale - 610 cod. pen.
Indica il reato per cui è stata ordinata l'imputazione (art. 610 c.p. con eventuale concorso di persone/segmenti ai sensi dell'art. 81 cpv.): la decisione si limita a confermare la legittimità dell'ordine di imputazione per tali fatti
Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013 (L.)
Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013
Principio di diritto richiamato: il G.I.P. non può ordinare l'imputazione per reati diversi da quelli per i quali è stata richiesta l'archiviazione; in tali casi il G.I.P. deve limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. La Corte ha comunque ritenuto che la fattispecie in esame non rientrasse nel divieto perché non era intervenuta una formale archiviazione
Giurisprudenza di Sezioni Unite e sezioni penali (richiami vari)
Sez. U. n. 33 del 22/11/2000; Sez. U. n. 26 del 24/11/1999; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014; Sez. 5, n. 40896 del 28/09/2011
Richiami giurisprudenziali sul concetto di 'abnormità' (strutturale e funzionale) e sui limiti della sua invocazione: la Corte ribadisce che l'abnormità richiede atti totalmente avulsi dal sistema o che comportino una stasi irrimediabile del procedimento, non semplici illegittimità
Massime di principio
- La nozione di 'abnormità funzionale' è molto circoscritta: non basta che un provvedimento sia discutibile o imperfetto; occorre che sia talmente estraneo al sistema da causare una stasi irrimediabile del processo o una regressione a fasi già esaurite
- Se il G.I.P. respinge la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p., non si è verificata una formale archiviazione: una successiva ordinanza di imputazione non può essere criticata come riferita a fatti "già archiviati"
- Il difensore che sostenga l'abnormità funzionale deve dimostrare che esisteva un provvedimento formale di archiviazione e che la successiva azione del giudice ha violato in modo irrimediabile l'assetto procedimentale; mere incongruenze interpretative della prima ordinanza non sono sufficienti
- Quando il G.I.P. ravvisa reati diversi da quelli per i quali è stata chiesta l'archiviazione, il principio delle Sezioni Unite impone attenzione: se è intervenuta una formale archiviazione per certi fatti, il G.I.P. non può ordinare imputazione per quei fatti senza autorizzazione alla riapertura; in assenza di archiviazione formale, invece, il G.I.P. può legittimamente ordinare l'imputazione coatta
- In caso di impugnazione per abnormità, il giudice di legittimità verifica rigorosamente se l'atto è totalmente avulso dal sistema processuale o provoca una stasi irreversibile; i ricorsi meramente critica li privi di questa soglia sono destinati a essere dichiarati inammissibili e possono comportare sanzioni economiche
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