Cassazione Civile, Ordinanza n. 28254/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico, titolare di un incarico professionale di alta specializzazione, aveva agito contro l'azienda sanitaria datrice di lavoro chiedendo il risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo di graduazione delle funzioni dirigenziali e della connessa pesatura degli incarichi, attività necessarie per la corresponsione della componente variabile dell'indennità di posizione aziendale. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del lavoratore. L'azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma in sede di legittimità depositava rinuncia al ricorso, successivamente accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., rilevando che la rinuncia al ricorso, tempestivamente proposta e accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del processo. Ha inoltre precisato che, in presenza di adesione alla rinuncia, non occorre provvedere sulle spese. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non è estensibile alla rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta nei termini, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte pronuncia l'estinzione del giudizio; se la rinuncia è accettata dalla controparte, non occorre provvedere sulle spese.
L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esclude la statuizione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove formulata nei termini di legge, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se la parte controricorrente accetta la rinuncia, la Corte non provvede sulle spese processuali.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria in senso lato; perciò non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso, poiché tale ipotesi è distinta dal rigetto, dall'inammissibilità e dall'improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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