Cassazione Civile, Ordinanza n. 34831/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dall'Agenzia delle Entrate, ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese di lite. Non è stato affrontato nel merito il tema della tassazione della ricognizione di debito, perché la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione dopo l'intervento delle Sezioni unite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto del 27 dicembre 2013 con cui una società del gruppo Iren riceveva, in sede di datio in solutum ex art. 1197 c.c., beni immobili per un valore stimato di euro 12.994.546,40 a fronte di un debito complessivo riconosciuto nell'atto pari a euro 17.279.218,18. L'Ufficio rettificava la liquidazione dell'imposta di registro operata dalla contribuente e sottoponeva a imposizione proporzionale anche l'atto ricognitivo di debito, qualificandolo ai fini dell'art. 3 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986. La CTR della Liguria accoglieva l'appello della contribuente, ritenendo che la ricognizione di debito avesse natura di dichiarazione di scienza ex art. 1988 c.c., con funzione processuale di dispensare il creditore dalla prova del rapporto sottostante, e che quindi l'atto dovesse scontare l'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte seconda, nonché, per l'operazione sottostante già soggetta a IVA, in base al principio di alternatività IVA/registro ex art. 40 TUR. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more prendeva atto che la decisione impugnata era conforme ai principi affermati dalle Sezioni unite con sentenza n. 7682/2023 sulla tassazione della ricognizione di debito e rinunciava al ricorso ex art. 390 c.p.c., chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come titolo dell'operazione patrimoniale che ha dato origine alla lite
la ricognizione di debito è richiamata come dichiarazione di scienza relativa a un rapporto preesistente, con funzione processuale di dispensa dalla prova del rapporto sottostante
art. 3 Tariffa, parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
norma invocata dall'Ufficio per assoggettare a tassazione proporzionale l'atto ricognitivo di debito
art. 4 Tariffa, parte II, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dalla CTR per ritenere dovuta l'imposta in misura fissa sulle scritture private non autenticate prive di contenuto patrimoniale
art. 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
fondamento della rinuncia al ricorso che determina l'estinzione del giudizio
base normativa della declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c., il giudizio si estingue e la Corte deve limitarsi a prenderne atto, senza decidere il merito della controversia.
- In presenza di rinuncia validamente accettata o comunque non contestata nelle forme rilevanti, la Corte dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e può disporre la compensazione delle spese se richiesta o concordata.
- La ricognizione di debito, quando si riferisce a un rapporto preesistente, è qualificabile come dichiarazione di scienza con efficacia processuale di esonero dalla prova del rapporto sottostante; ai fini dell'imposta di registro la sua tassazione dipende dalla concreta qualificazione dell'atto e dal contenuto economico-giuridico dell'operazione cui si collega.
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