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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12499/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Massagrandi impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per bancarotta semplice documentale commessa in qualità di amministratore della s.r.l. "OFFICINA MUSIC BAR" (dichiarata fallita). I motivi di ricorso principali erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per errore di diritto (riteneva di non essere più imprenditore e quindi non obbligato alla tenuta delle scritture contabili dopo la cessazione dell'attività del bar); (2) violazione di legge relativamente all'art. 47 c.p., sostenendo che l'errore su legge diversa dalla legge penale fosse scusabile; (3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.; (4) omessa motivazione sulla determinazione della durata delle pene accessorie (inabilitazione e divieto di ricoprire uffici direttivi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i primi due motivi: ha confermato che l'errore invocato è un errore di diritto inescusabile, essendo l'obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c. richiamato dall'art. 217 l. fall.) imposto fino alla formale cancellazione dal registro delle imprese; la condanna per bancarotta semplice documentale è conforme alla giurisprudenza. Tuttavia la Corte ha accolto la censura relativa all'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), ritenendo la motivazione della Corte territoriale sul punto insufficiente e generica, specie con riferimento alla valutazione complessiva di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del pericolo/danno. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame motivato della tenuità del fatto, con la precisazione che il giudice di rinvio non può dichiarare la prescrizione sopravvenuta (maturata il 17.12.2022) nei limiti della verifica sull'art. 131-bis. Per effetto dell'accoglimento parziale il ricorrente non è stato condannato alle spese processuali del grado.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.

    L'errore su una legge diversa dalla legge penale è valutato ai fini dell'inescusabilità: la Corte ritiene inescusabile l'errore invocato dall'imputato sulla normativa civilistica/tributaria relativa alla tenuta delle scritture contabili

  • art. 217 legge fallimentare

    Richiamata in tema di bancarotta semplice documentale per definire la natura del precetto che impone la conservazione della documentazione contabile rilevante ai fini della fattispecie

  • art. 2214 c.c.

    Stabilisce l'obbligo di tenuta delle scritture contabili dell'imprenditore commerciale; la Corte interpreta che l'obbligo permane fino alla formale cancellazione dal registro delle imprese

  • art. 131-bis c.p.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene applicabile anche ai reati di pericolo come la bancarotta semplice, ma la sua applicazione richiede una valutazione complessiva e motivata dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Indica i criteri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) che devono essere considerati nella valutazione della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata in relazione alla procedura di trattazione dei ricorsi (c.d. disciplina su modalità di celebrazione), menzionata in riferimento alla requisitoria scritta del P.M. in Cassazione

Massime di principio

  • L'errore di diritto relativo a norme civilistiche/tributarie che integrano il precetto della fattispecie penale (es.: obbligo di tenuta delle scritture contabili) è in genere ritenuto inescusabile ai sensi dell'art. 47 c.p.; non basta la sola convinzione soggettiva di cessazione dell'attività se non vi è la formale cancellazione dal registro delle imprese
  • Il reato di bancarotta semplice documentale tutela un pericolo presunto: l'obbligo di conservare le scritture sussiste indipendentemente dall'esistenza di un concreto danno per i creditori
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) può essere valutata anche per reati di pericolo, ma la sua applicazione richiede una motivazione approfondita e una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del pericolo/danno
  • Se la Cassazione annulla con rinvio limitatamente alla verifica dell'art. 131-bis, il giudice del rinvio deve riesaminare la questione in modo analitico; non può però dichiarare la prescrizione sopravvenuta se questa è maturata dopo la sentenza di annullamento parziale
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso il ricorrente può ottenere benefici processuali (es. non essere condannato alle spese del grado) anche se la condanna sostanziale viene confermata

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