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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14604/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 10/01/2022 che li aveva ritenuti responsabili, tra l'altro, di ricettazione di sostanze anabolizzanti. Le censure principali contestavano: applicazione erronea dell'art. 648 c.p. (sostenevano che la ricettazione tutela il patrimonio e richiederebbe un reato presupposto patrimoniale), mancanza del dolo specifico di procurare un profitto (ritenuto che il profitto debba essere patrimoniale), inesistenza della provenienza illecita (es. acquisizioni da Malta), mancato riconoscimento delle ipotesi attenuate e delle circostanze attenuanti (compresa l'art. 648 comma 2 e art. 62 n.4 c.p.), insufficiente accertamento tecnico sulla natura dopante delle sostanze, e contestazione della continuità/sistematicità dell'attività di vendita (per Pellegrino). Alcuni ricorrenti sostenevano inoltre di essere solo assuntori/atleti e non commercianti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza o perché non attengono ai parametri di legittimità (art. 606 c.p.p.). Ha confermato: (i) l'interpretazione secondo cui l'art. 648 c.p. indica come reato presupposto "qualsiasi delitto" e dunque può riguardare anche i reati disciplinati dalla legge n. 376/2000 (oggi art. 586‑bis c.p.); (ii) che il dolo specifico della ricettazione può consistere nel profitto anche non patrimoniale (es. vantaggio connesso all'uso personale o alla modifica della struttura muscolare); (iii) che molte censure erano, in realtà, contestazioni di merito o asserzioni non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e quindi non sindacabili in Cassazione. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che non erano stati dedotti in appello (es. mancanza di perizia sulle sostanze) e quelli consistenti in mera diversa valutazione delle prove. Per effetto della declaratoria d'inammissibilita i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    "...acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto..."

    La Corte interpreta il riferimento a "qualsiasi delitto" in senso ampio: il reato presupposto della ricettazione può non essere limitato ai reati contro il patrimonio e può includere reati previsti dalla legge n. 376/2000 (oggi art. 586‑bis c.p.).

  • art. 586‑bis c.p. (ex art. 9 L. 376/2000)

    presente nel testo come norma che disciplina il commercio/uso di sostanze dopanti

    La Corte considera i reati contemplati da questa norma idonei a costituire reato presupposto per la ricettazione di anabolizzanti.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    attenuante prevista dal codice penale

    La Corte giudica corretto il rigetto della contestata attenuante alla luce della pericolosità delle sostanze e della condotta professionale degli imputati; la valutazione essendo di merito non è sindacabile in Cassazione se motivata.

  • art. 712 c.p.

    norma richiamata nel ricorso (es. qualificazione del fatto)

    La Corte osserva che la mancata qualificazione ai sensi dell'art. 712 c.p. è implicitamente esclusa dalla ricostruzione fattuale della sentenza (es. ruolo di titolare di palestra e attività di trainer).

  • art. 13 Cost.

    richiamata a tutela di libertà personali

    Richiamata dai ricorrenti in tema di tassatività del diritto penale; tuttavia la Corte non ritiene leso il principio in relazione all'applicazione dell'art. 648 c.p.

  • art. 25 Cost.

    richiamata in tema di principio di legalità

    I ricorsi lamentavano violazione del principio di legalità; la Corte ha ritenuto la normativa sufficiently chiara e la sua applicazione legittima.

  • art. 606 c.p.p.

    disciplina i motivi di cassazione

    La Corte ha richiamato i limiti dell'impugnazione in cassazione, dichiarando inammissibili i motivi che si risolvevano in sindacato di merito o che non rispettavano la rubrica e i requisiti dell'art. 606.

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    necessità di allegare in appello determinate questioni

    La Corte ha escluso la censura relativa alla mancata perizia sulle sostanze perché tale questione non era stata previamente dedotta in appello e dunque è inammissibile in cassazione.

  • art. 132 e 133 c.p.

    criteri per la determinazione della pena

    La Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena in base ai criteri di legge; la mera contestazione della congruità della pena non è motivo di cassazione salvo vizio logico evidente.

  • art. 616 c.p.p.

    conseguenze della dichiarazione d'inammissibilità

    Applicazione della norma per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (Euro 3.000) a carico dei ricorrenti per la colpa nella proposizione del ricorso.

  • art. 9 d.l. n. 376/2000

    norma originale richiamata (poi trasfusa in art. 586‑bis c.p.)

    Rilevata come norma che può costituire reato presupposto della ricettazione in relazione al commercio/uso di sostanze dopanti.

Massime di principio

  • L'art. 648 c.p. parla di "qualsiasi delitto" come reato presupposto della ricettazione: pertanto la ricettazione può trovare fondamento anche in reati non patrimoniali, inclusi quelli relativi a sostanze dopanti.
  • Il dolo specifico della ricettazione (procurare un profitto) può consistere in un vantaggio non necessariamente patrimoniale; non è indispensabile che il profitto sia esclusivamente economico.
  • In Cassazione non sono ammesse ricostruzioni alternative dei fatti o semplici contestazioni di merito: chi impugna deve indicare vizi di legittimità ben delineati e confrontarsi con la motivazione della decisione di merito.
  • Questioni non dedotte nel giudizio di appello (es. mancanza di perizia su sostanze) risultano inammissibili in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. comma 3; è essenziale sollevare in appello i profili che si vogliono poi portare in cassazione.
  • La valutazione delle aggravanti/attenuanti e della congruità della pena è in massima parte rimessa al giudice di merito; la cassazione sindaca tale valutazione solo se emergono illogicità, arbitrarietà o errori di diritto evidenti.
  • Se si è accusati di traffico o ricettazione di sostanze dopanti, risulta fondamentale documentare e contestare in modo dettagliato nella motivazione di appello ogni elemento di fatto e prova (prove della provenienza, ruolo soggettivo, esistenza di commercio sistematico) per non perdere il diritto di dedurne la rilevanza in sede di legittimità.

Testo integrale

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