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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31870/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputata)

La controversia

La vicenda traeva origine dalla querela presentata dall'imputata nei confronti della persona offesa, con la quale erano state prospettate irregolarità concernenti la trascrizione di una sentenza civile e di una scrittura privata relativa a un contratto di compravendita. In primo grado l'imputata era stata condannata per calunnia, ritenendosi che avesse falsamente denunciato artifici e raggiri nella conclusione del contratto. La Corte di appello, ricostruito il contenuto effettivo della querela, aveva invece assolto l'imputata ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., perché il fatto non costituiva reato, ritenendo non provato il dolo della calunnia: l'accusa sarebbe derivata da un'erronea interpretazione, da parte della denunciante, della sentenza civile circa la trascrivibilità della scrittura privata e della sentenza stessa. La Corte di appello aveva inoltre revocato le statuizioni civili. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 591, commi 1, lett. c), e 2, c.p.p., sostenendo che l'appello dell'imputata avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non si sarebbe confrontato con la motivazione della condanna e avrebbe negato il carattere calunnioso della denuncia in contrasto con il contenuto degli atti. Con il secondo ha denunciato illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che la Corte di appello avesse disatteso le valutazioni del G.i.p. e del Tribunale e valorizzato, invece, l'originaria richiesta di archiviazione, senza considerare tutti gli elementi acquisiti. Con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 368 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso il dolo limitandosi a considerare l'eventuale ignoranza tecnica della denunciante, omettendo ulteriori elementi indicativi della consapevolezza della falsità dell'accusa e della possibilità di verificare la questione con l'assistenza di un legale o presso la Conservatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'appello dell'imputata era specificamente rivolto alla motivazione della sentenza di primo grado, contestando proprio l'affermazione secondo cui la querela avrebbe falsamente prospettato artifici e raggiri nella conclusione del contratto e deducendo l'assenza del dolo in relazione alla trascrizione. La Corte ha ribadito che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ricorre quando i motivi siano privi di argomentazione o non si confrontino con la motivazione impugnata, non quando siano semplicemente infondati. Il secondo motivo è stato giudicato generico e sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del fatto, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta logica, coerente ed esaustiva. La contraddittorietà rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve essere interna alla singola decisione impugnata e non deriva dal semplice contrasto tra le valutazioni espresse nei diversi gradi di giudizio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per una ragione preliminare: una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali, la parte civile che ricorra ai soli effetti civili non può dedurre, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale. L'eventuale domanda civile deve essere valutata esclusivamente secondo i criteri del diritto civile, senza accertamenti, neppure incidentali, sulla responsabilità penale, in ossequio alla presunzione di innocenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    La Corte d'appello aveva escluso la prova dell'elemento soggettivo della calunnia, ritenendo possibile che l'accusa fosse stata formulata sulla base di un'erronea interpretazione della sentenza civile e della disciplina della trascrizione.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è configurabile quando i motivi siano privi di argomentazione o non si confrontino con la motivazione della decisione impugnata; non ricorre, invece, quando i motivi siano specifici ma infondati.

  • art. 606 c.p.p.

    La contraddittorietà della motivazione rilevante in cassazione deve essere interna alla sentenza impugnata; il ricorso non può limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione rispetto alle decisioni dei precedenti gradi.

  • art. 27 Cost.

    La presunzione di non colpevolezza impedisce, dopo il giudicato assolutorio penale, di formulare accertamenti incidentali sulla responsabilità penale dell'imputato nell'ambito della domanda civile esercitata nel processo penale.

  • art. 6 CEDU

    Il rispetto della presunzione di innocenza concorre a imporre che, dopo il proscioglimento definitivo, la domanda risarcitoria sia esaminata esclusivamente secondo criteri civilistici.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 530 c.p.p.

    La Corte d'appello aveva assolto l'imputata perché il fatto non costituiva reato.

Massime di principio

  • In tema di impugnazioni, l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi siano privi di argomentazione o non si confrontino con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; non è invece inammissibile per il solo fatto che le censure siano infondate o inidonee a ottenere la riforma della sentenza.
  • La contraddittorietà della motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve essere interna alla sentenza impugnata e non può essere desunta dal mero contrasto tra le valutazioni contenute nelle decisioni dei diversi gradi di giudizio.
  • Dopo il consolidamento del proscioglimento penale, la parte civile che ricorra ai soli effetti civili non può dedurre la violazione o l'erronea applicazione della legge penale né ottenere un accertamento, anche incidentale, della responsabilità penale dell'imputato.
  • La domanda risarcitoria esercitata nel processo penale dopo un giudicato assolutorio deve essere valutata esclusivamente secondo i criteri del diritto civile, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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