Cassazione Civile, Ordinanza n. 34678/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2013 a una società di persone, relativo a IVA e IRAP. La società aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR aveva accolto solo parzialmente l'impugnazione dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma dal testo emerge che la questione decisiva è processuale: il giudizio di merito si è svolto senza l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società, che avevano ricevuto accertamenti per maggiore IRPEF ex art. 5 TUIR e avevano introdotto autonomi giudizi. L'Amministrazione ha dedotto la violazione dell'art. 14 del d.lgs. 546/1992, per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, in presenza di un accertamento unitario riguardante la società di persone e i soci, sussistesse litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti interessati. Poiché né la CTP né la CTR avevano disposto l'integrazione del contraddittorio verso i soci, nonostante la questione fosse stata sollevata, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, ha cassato le sentenze di primo e secondo grado e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
nei giudizi tributari relativi ad accertamenti unitari che coinvolgono società di persone e soci, impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, pena nullità assoluta del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
richiamato per indicare gli accertamenti emessi nei confronti dei soci per la maggiore IRPEF imputata per trasparenza.
IVA
l'assenza di litisconsorzio non esclude la nullità quando l'accertamento IVA è fondato su elementi comuni a contestazioni IRAP e l'atto è unitario e inscindibile.
IRAP
l'imposta è considerata imputata per trasparenza ai soci, con conseguente necessità del simultaneus processus nei giudizi collegati all'accertamento della società.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari concernenti l'accertamento dei redditi di una società di persone e dei redditi dei soci, l'unitarietà dell'accertamento comporta litisconsorzio necessario tra società e soci, con obbligo del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio e delle sentenze rese, nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
- La presenza di contestazioni riferite contestualmente a più imposte, fondate su elementi comuni e contenute in un unico atto impositivo, rende inscindibili le relative posizioni e impedisce una definizione autonoma del solo profilo relativo alla società.
- La pendenza di giudizi autonomi promossi da alcuni litisconsorti può, in determinate fasi, evitare la duplicazione del contraddittorio, ma non sana la mancanza di integrazione in cassazione se il simultaneus processus non è stato correttamente instaurato nei gradi di merito.
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