Cassazione Civile, Ordinanza n. 12611/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (viaggiatore)
La controversia
Un passeggero aveva chiesto il risarcimento di euro 200,00 assumendo di non aver potuto usufruire del primo biglietto ferroviario a causa della lunghezza dei controlli all’accesso al binario e di aver dovuto sostenere il costo di un secondo titolo di viaggio, oltre al pregiudizio collegato a una lezione che avrebbe dovuto seguire. Il giudice di pace aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo il rimborso del biglietto e condannando la società anche per lite temeraria; il tribunale, in appello, aveva invece riformato integralmente la decisione rigettando la domanda risarcitoria e ponendo le spese a carico dell’attore, con compensazione parziale. In cassazione il viaggiatore ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello e inammissibilità dell’appello, sostenendo che la decisione di primo grado fosse stata resa secondo equità e non fosse appellabile; 2) nullità della sentenza per errata valutazione delle prove e violazione degli artt. 116, 232, 2697 e 2729 c.c., lamentando che il tribunale avesse attribuito a lui il ritardo senza adeguato riscontro probatorio e senza considerare l’interrogatorio formale della società; 3) violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri forensi, contestando la liquidazione dei compensi in appello e la mancata integrale compensazione per la mancata partecipazione alla negoziazione assistita. La società ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha dedotto omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al fatto che la causa andasse decisa secondo diritto e non secondo equità perché derivante da un contratto di massa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la controversia relativa al trasporto ferroviario è una controversia da contratto di massa e che la decisione del giudice di pace era stata correttamente resa secondo diritto. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, rilevando che le doglianze miravano a una rivalutazione del merito probatorio e che non vi era violazione dell’art. 232 c.p.c. per mancata valorizzazione dell’assenza del legale rappresentante della società. Ha invece accolto il terzo motivo limitatamente alla liquidazione delle spese di appello, perché il tribunale, pur richiamando i parametri medi per una causa di modesto valore, aveva liquidato un importo superiore al massimo risultante dai parametri applicabili; è stata invece dichiarata inammissibile la censura relativa alla mancata integrale compensazione delle spese, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza solo in relazione alle spese e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese del giudizio di appello in misura inferiore, confermando la compensazione per un terzo e compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
delimita i vizi deducibili in cassazione; le censure di merito sulla valutazione delle prove non sono ammissibili se formulate come violazione di legge invece che nei rigorosi limiti del vizio motivazionale
richiamato dal ricorrente per sostenere la non appellabilità della sentenza di pace, ma la Corte ha escluso che la controversia fosse decisa secondo equità
richiamato nel motivo sull’asserita decisione secondo equità, ma non ritenuto decisivo
la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un regime legale diverso da quello previsto; non quando si contesta il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove
la mancata comparizione della parte alla prova per interrogatorio non comporta automaticamente l’accoglimento della domanda avversaria; il giudice deve comunque valutare complessivamente il materiale istruttorio
la violazione è configurabile solo se l’onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata; non quando si critica la valutazione delle prove
la censura è inammissibile se mira solo a contestare l’apprezzamento del giudice di merito; la norma sulla presunzione rileva come vizio di sussunzione solo rispetto ai requisiti della presunzione
richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità riguarda la corretta sussunzione dei fatti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza
richiamato per sostenere l’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza del giudice di pace
la mancata produzione di documenti richiamati nel ricorso non determina improcedibilità se quei documenti sono irrilevanti ai fini della decisione
richiamato con riferimento al contenuto dell’atto di ricorso e ai documenti in esso menzionati
richiamato per il deposito della memoria e per l’adunanza camerale in forma semplificata
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
base della regolazione delle spese secondo soccombenza
richiamato implicitamente nella parte sulla compensazione delle spese, rimessa al potere discrezionale del giudice nei limiti di legge
richiamato dal ricorso incidentale per qualificare il contratto di trasporto come contratto concluso mediante condizioni generali o per adesione, rilevando ai fini della decisione secondo diritto
Massime di principio
- Nelle controversie derivanti da contratti di massa, compreso il trasporto ferroviario, la decisione del giudice di pace non è per ciò solo equitativa: la causa va decisa secondo diritto e la sentenza è appellabile secondo le regole ordinarie.
- In cassazione, la deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia applicato alla prova un regime diverso da quello legale; se si contesta solo l’apprezzamento del materiale istruttorio, la censura è inammissibile o, nei limiti consentiti, va incanalata nel vizio motivazionale.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando l’onere della prova sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove.
- La censura sull’uso delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. è scrutinabile in cassazione solo se il giudice abbia errato nella sussunzione dei fatti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si contesti il merito dell’apprezzamento probatorio.
- La mancata comparizione della parte all’interrogatorio formale non produce un automatismo decisorio: il giudice deve comunque valutare in modo complessivo e sintetico tutte le risultanze istruttorie.
- In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità riguarda solo il rispetto del principio di soccombenza e dei limiti legali alla compensazione; la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, resta discrezionale del giudice di merito.
- La liquidazione degli onorari deve rispettare i parametri normativi applicabili al valore e alle fasi del giudizio; una liquidazione superiore al massimo parametrico è censurabile in cassazione.
- La mancata produzione di documenti richiamati nel ricorso non determina improcedibilità quando quei documenti sono irrilevanti ai fini della decisione della controversia.
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