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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46233/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che l'aveva ritenuta colpevole di varie contravvenzioni edilizie e paesaggistiche, violazione di sigilli e illecito sanitario, chiedendo la cassazione per otto motivi principali: 1) estinzione dei reati a seguito di concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 39, comma 8, l. 724/1994; 2) estinzione per prescrizione (art. 157 c.p.); 3) nullità assoluta della notifica del decreto di citazione per l'appello (art. 179 c.p.p.); 4) illegittimità della valutazione della pena per avere i giudici computato un reato poi depenalizzato (art. 221 R.D. n.1265/1934); 5) mancata motivazione sulla responsabilità personale dell'imputata; 6) mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; 7) illegittima correzione del dispositivo per errore materiale (art. 178 lett. c) c.p.p. / art.130 c.p.p.); 8) correzione del dispositivo senza fissazione di udienza camerale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti gli otto motivi: 1) la sanatoria depositata non produceva effetto estintivo perché le opere risultavano non condonabili (erano incomplete entro il termine legislativo) e il giudizio di condonabilità è questione di merito; 2) la prescrizione non è stata riconosciuta perché le sentenze di primo e secondo grado hanno interrotto i termini prescrizionali e i termini invocati dalla difesa non comportavano automaticamente l'estinzione; 3) la notifica del decreto di citazione per l'appello non è viziata da nullità assoluta e l'eccezione è tardiva; 4) il rilievo sulla depenalizzazione dell'art. 221 non può operare retroattivamente rispetto alla sentenza del 23/03/1999 (ante depenalizzazione), sebbene la ricorrente possa chiedere la revoca parziale ex art. 673 c.p.p.; 5) le critiche sulla motivazione della responsabilità sono inammissibili perché dedotte per la prima volta in cassazione (nuovi); 6) il diniego delle attenuanti è adeguatamente motivato con riferimento alla reiterazione delle violazioni; 7-8) la correzione del dispositivo senza camera di consiglio non ha determinato danno specifico dimostrato e il motivo è manifestamente infondato. Il ricorso è quindi respinto; la ricorrente è condannata alle spese e al pagamento di una somma a favore della Cassa (importo indicato nella sentenza).

Norme richiamate

  • legge 24 novembre 1993, n. 724, art. 39, comma 8

    La norma prevede effetti estintivi per il condono edilizio se sussistono i presupposti; la Corte ha richiamato che l'accertamento della condonabilità è di merito e che la sanatoria rilasciata fuori dai casi previsti non estingue il reato

  • codice penale, art. 157, comma 1

    Disciplina della prescrizione: la Corte ha ritenuto che le sentenze di primo e secondo grado hanno interrotto i termini prescrizionali e che la rimessione in termini non comporta automaticamente la sterilizzazione dei termini ai fini della prescrizione

  • codice di procedura penale, art. 179

    Nullità per omessa notificazione: la Corte ha stabilito che la notificazione eseguita a familiare convivente legittimava la ritualità e che l'eccezione è stata proposta tardivamente

  • R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico leggi sanitarie), art. 221

    Offesa contestata nella sentenza impugnata: benché l'illecito sia poi divenuto amministrativo a seguito di depenalizzazione (d.lgs. 507/1999), la condanna risale a data anteriore alla depenalizzazione, per cui la valutazione dei giudici è stata ritenuta legittima

  • D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 70

    Norma di depenalizzazione: ha trasformato taluni reati in illeciti amministrativi, ma opera con efficacia temporale non retroattiva rispetto a sentenze già emesse

  • codice di procedura penale, art. 175 (ultimo comma)

    Restituzione in termini: la Corte ha precisato che la 'sterilizzazione' dei termini prescrizionali prevista dall'ultimo comma è da interpretare restrittivamente e non estendibile analogicamente ai casi di rimessione ex art. 670 c.p.p.

  • codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    Nullità per correzione di errore materiale: la Corte ha osservato che la correzione del dispositivo senza udienza può essere dedotta in cassazione solo se il ricorrente dimostri concreto interesse a partecipare all'udienza camerale e che nel caso di specie non risultava pregiudizio

  • codice di procedura penale, art. 130

    Procedura per la correzione di errori materiali: la giurisprudenza richiede contraddittorio/camera di consiglio se la correzione può incidere sui diritti delle parti; qui la Corte ha ritenuto la correzione limitata e non pregiudizievole

  • codice di procedura penale, art. 670

    Competenza del giudice dell'esecuzione a decidere su rimessione in termini connessa alla non esecutività del titolo: la Corte ha confermato i criteri giurisprudenziali sul riparto di competenze tra giudice dell'esecuzione e giudice dell'impugnazione

Massime di principio

  • Deposito in Cassazione di una concessione in sanatoria: se emerge una sanatoria sopravvenuta, la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per valutare la corrispondenza fra l'immobile imputato e quello sanato e la legittimità del provvedimento; in presenza di elementi che rendono plausibile l'effetto estintivo, occorre annullare con rinvio per accertamenti di fatto; se invece le opere sono evidentemente non condonabili, il titolo amministrativo non estingue il reato.
  • Prescrizione e rimessione in termini: la sola rimessione in termini per proporre impugnazione non sterilizza automaticamente i termini prescrizionali salvo i casi espressamente previsti dalla legge; i termini sono interrotti dalle sentenze impugnate e l'accertamento della maturazione della prescrizione va effettuato con riferimento agli atti interruttivi effettivamente prodotti.
  • Notifiche e nullità: le eccezioni per vizio di notificazione devono essere tempestive; la notificazione eseguita a persona qualificabile come 'familiare convivente' è valida anche se emergono inesattezze formali nella qualifica, purché la consegna abbia legittimato il ragionevole affidamento dell'ufficiale notificatore.
  • Depenalizzazione successiva: quando un fatto è stato giudicato prima dell'entrata in vigore di norme di depenalizzazione, la valutazione penale rimane fondata sul diritto vigente al tempo della sentenza; eventuali rimedi successivi (revoca, istanza ex art. 673 c.p.p.) sono possibili ma non automatismi in Cassazione.
  • Motivi nuovi in Cassazione: questioni non sollevate in appello (nuovi) sono inammissibili in cassazione; chi impugna deve aver dedotto i medesimi profili in grado d'appello perché siano sindacabili in via di legittimità.
  • Correzione del dispositivo: la correzione ex art. 130 c.p.p. o art. 178 c.p.p. è ammissibile entro limiti e con garanzie di contraddittorio; la sua impugnazione richiede la dimostrazione di un concreto interesse o di pregiudizio derivante dalla mancata camera di consiglio.

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