Cassazione Penale, Sentenza n. 34254/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per spendita di banconota falsa e truffa: Iryna Romanko deduceva la nullita' per mancata trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale ai sensi dell'art. 23-bis DL 28/10/2020 n.137 e, in subordine, contestava che la fattispecie configurasse truffa (art. 640 c.p.) piuttosto che soltanto spendita di moneta falsa (art. 455 c.p.). Giorgio Sapia denunciava vizi di motivazione per mancata individualizzazione della sua posizione, l'uso di un elemento probatorio 'nuovo' (la fuga) non emerso in dibattimento e la generica valorizzazione di precedenti; inoltre censurava la determinazione della pena come insufficientemente motivata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Romanko: il vizio relativo all'omessa formulazione delle conclusioni del Procuratore generale e' stato ritenuto in ogni caso manifestamente infondato o privo di interesse difensivo; la censura sulla configurabilita' della truffa e' stata rigettata in ragione del consolidato principio secondo cui art. 640 c.p. e art. 455 c.p. possono concorrere formalmente, essendo la truffa caratterizzata da ulteriore induzione in errore e atto di disposizione patrimoniale. Per Sapia: la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla presunta novita' della dichiarazione di fuga, dato che il comportamento della cassiera era gia' emerso nel giudizio di primo grado e correttamente riportato, e ha ritenuto la motivazione sulla quantificazione della pena congrua e fondata sui criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguenze: inammissibilita' dei ricorsi, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; inoltre l'inammissibilita' preclude la rilevazione successiva della prescrizione del reato di truffa.
Norme richiamate
art. 23-bis, DL 28 ottobre 2020 n. 137
La Corte osserva che la mancata formulazione delle conclusioni del Procuratore generale nel giudizio di appello, prevista dalla disciplina emergenziale, e' stata considerata in precedenti orientamenti come nullita' generale a regime intermedio; tuttavia tale vizio non e' suscettibile di deduzione difensiva in mancanza di interesse o e' ritenuto manifestamente infondato nel caso concreto.
Richiede artifici o raggiri, induzione in errore e atto di disposizione patrimoniale; puo' concorrere formalmente con l'art. 455 c.p. quando alla spendita di moneta falsa si accompagnino gli ulteriori elementi tipici della truffa.
Sanziona la spendita di moneta falsa e il conseguimento di un ingiusto profitto mediante l'uso di valuta contraffatta; non esclude automaticamente la rilevanza della truffa quando sussistano piu' elementi.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi proponibili in cassazione rispetto al dispositivo impugnato; i ricorsi devono essere formulati nei limiti di tale disposizione.
Norma sulla specialita' delle fattispecie: la Corte ha ritenuto che tra art. 640 e art. 455 non ricorra un rapporto di specialita' tale da escludere la concorrenza fra i reati.
Criteri di commisurazione della pena: la Corte d'appello ha motivato la quantificazione della pena richiamando i criteri di cui a tale articolo, considerandola prossima al minimo edittale e adeguata al caso concreto.
Massime di principio
- La mancata formulazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale in regime emergenziale non costituisce automaticamente motivo utile se la difesa non dimostra un interesse concreto all'osservanza della norma; molte doglianze di questo tipo risultano inammissibili o infondate.
- Gli illeciti di spendita di moneta falsa (art. 455 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.) possono coesistere in concorso formale se alla mera spendita si aggiungono gli elementi tipici della truffa, in particolare l'induzione in errore e l'atto di disposizione patrimoniale.
- Le censure sulla motivazione di merito richiedono dimostrare che il giudice abbia travisato il materiale probatorio o si sia basato su elementi estranei al processo; la richiamata presenza di dichiarazioni in sentenza di primo grado e nei verbali rende difficilmente superabile tale sindacato in cassazione.
- La valutazione della pena in appello e' soggetta a sindacato limitato se il giudice del merito ha indicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e ha motivato in relazione ai precedenti specifici, al danno e alle circostanze: contestazioni generiche sono spesso inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilita' del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e possibilita' di sanzione pecuniaria ai sensi della normativa; inoltre preclude, di regola, la successiva rilevazione della prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata.
- In casi analoghi e' fondamentale per la difesa: 1) documentare interesse concreto a far valere eventuali nullita' procedurali; 2) distinguere con precisione la posizione soggettiva di ciascun imputato nel motivare la doglianza sulla responsabilita'; 3) contestare la motivazione di merito con riferimenti puntuali al materiale probatorio.
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