Sentenza n. 2870/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, n. 1291/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di destituzione dall'impiego presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza e deliberazione disciplinare recante proposta di destituzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro la destituzione dal servizio, adottata dopo un procedimento penale conclusosi per prescrizione dei reati contestati. Ha dedotto: difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti e manifesta illogicità, sostenendo che l'amministrazione avrebbe recepito acriticamente gli atti delle indagini penali senza considerare gli elementi a discarico, gli errori nelle trascrizioni dei tabulati, le testimonianze favorevoli, le giustificazioni alternative e i percorsi non monitorati; violazione del principio di proporzionalità e manifesta illogicità della destituzione, anche in ragione del dissenso di due componenti su cinque del Consiglio di disciplina, della lunga carriera, delle ricompense e dei precedenti di servizio; violazione del diritto di difesa e del giusto procedimento, poiché il dipendente non avrebbe potuto confrontarsi dialetticamente con le fonti di prova raccolte nella fase penale né ottenere la rinnovazione degli accertamenti nel procedimento disciplinare. L'appellante ha inoltre censurato il rilievo attribuito dal TAR alla mancata rinuncia alla prescrizione penale.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la prescrizione penale non costituisce un giudicato assolutorio sull'insussistenza del fatto o sulla mancata commissione da parte del dipendente e non impedisce all'amministrazione di valutare disciplinarmente le condotte emerse nel procedimento penale. Ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 737/1981, la definizione del procedimento penale con una pronuncia di estinzione del reato impone la valutazione amministrativa della possibile rilevanza disciplinare dei fatti. L'amministrazione può utilizzare gli atti e gli accertamenti penali senza doverli integralmente rinnovare, purché svolga una valutazione autonoma e motivata. Nel caso concreto tale autonomia è risultata dalla relazione del funzionario istruttore, dall'audizione dell'incolpato, dall'esame delle giustificazioni e dalla deliberazione del Consiglio di disciplina. Gli elementi raccolti — tabulati e localizzazione delle utenze telefoniche, videosorveglianza, dichiarazioni testimoniali e assenza di documentazione di servizio attendibile — hanno dimostrato con elevato grado di certezza che il dipendente si era assentato dal servizio in più giornate attestando falsamente la propria presenza. La falsa attestazione e l'assenza ingiustificata sono state ritenute sufficienti a integrare una grave lesione del vincolo fiduciario, indipendentemente dalla specifica contestazione relativa ai rapporti sessuali. Non è stata ravvisata violazione del diritto di difesa, poiché il procedimento disciplinare non deve trasformarsi in un nuovo processo penale. La destituzione è stata ritenuta proporzionata: la scelta della sanzione appartiene alla discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile solo in presenza di abnormità, travisamento, manifesta illogicità o macroscopica sproporzione, non riscontrati nella fattispecie. Il Collegio ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sugli elementi oggettivi, sulle giustificazioni, sulla gravità della condotta, sul danno arrecato all'amministrazione e sui precedenti disciplinari. Spese compensate.
Norme richiamate
Prevede la destituzione dal servizio applicata al dipendente nel caso concreto.
Disciplina la destituzione d'ufficio conseguente a una sentenza penale irrevocabile di condanna; la fattispecie esaminata non rientrava in tale ipotesi perché il procedimento penale si era concluso per prescrizione.
art. 9, ultimo comma, d.P.R. 737/1981
Quando da un procedimento penale comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione
Impone l'avvio o la riapertura del procedimento disciplinare quando da un procedimento penale, comunque definito, emergano fatti potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare.
È richiamato dall'appellante quale parametro per la valutazione degli elementi favorevoli e dei precedenti di servizio; il giudice ha ritenuto che tali elementi fossero stati adeguatamente considerati.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o mancata commissione da parte del dipendente può escludere la veridicità dei fatti posti a fondamento del procedimento disciplinare; la prescrizione, invece, non produce tale effetto assolutorio.
art. 55-quater d.lgs. 165/2001
È richiamato quale indice del disvalore ordinamentale della falsa attestazione della presenza e della previsione del licenziamento in tronco per tale condotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa del disposto oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La conclusione del procedimento penale per prescrizione del reato non equivale a un giudicato assolutorio sull'insussistenza del fatto o sulla mancata commissione dello stesso da parte del dipendente; l'amministrazione può pertanto valutare autonomamente la rilevanza disciplinare delle condotte emerse nel processo penale.
- Nel procedimento disciplinare l'amministrazione può utilizzare, a fini istruttori, gli atti e gli accertamenti formati nel procedimento penale senza dover ripetere integralmente le attività investigative, purché proceda a una valutazione autonoma dei fatti, esamini le difese dell'incolpato e motivi sulle ragioni per cui le ritiene non decisive.
- Il procedimento disciplinare non deve costituire un nuovo processo penale: quando gli elementi raccolti nella fase penale sono sufficientemente chiari e vengono autonomamente valutati dall'amministrazione, non sussiste un obbligo di rinnovare tutte le audizioni e gli accertamenti in contraddittorio.
- La falsa attestazione della presenza in servizio accompagnata da assenze ingiustificate può, anche indipendentemente da ulteriori circostanze, integrare una grave lesione del vincolo fiduciario e giustificare la sanzione espulsiva nei confronti di un dipendente pubblico.
- La determinazione della sanzione disciplinare costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice solo in presenza di abnormità, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o macroscopica sproporzione; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
- La motivazione della sanzione disciplinare è congrua quando individua la condotta, valuta gli elementi probatori e le giustificazioni dell'incolpato, considera la gravità della violazione e gli eventuali precedenti di servizio e illustra le ragioni della scelta della sanzione espulsiva.
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