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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05205/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con una società postale, poi dichiarato nullo quanto al termine con conversione del rapporto a tempo indeterminato in primo grado. In esecuzione della sentenza di primo grado la società aveva ripristinato il rapporto e corrisposto al dipendente somme riferite sia al periodo tra la scadenza del termine e la sentenza di conversione sia al periodo successivo fino al ripristino effettivo. In sede di rinvio, dopo cassazione, la Corte d'appello ha quantificato l'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 in cinque mensilità e ha condannato il lavoratore a restituire quanto percepito in eccedenza rispetto a tale importo, oltre a confermare la compensazione delle spese di appello e a liquidare le spese dei gradi successivi. Il ricorrente censura: 1) la determinazione dell'importo restitutorio, sostenendo che la Corte di rinvio abbia incluso somme non ripetibili perché riferite a retribuzioni maturate dopo la sentenza di conversione, e che avrebbe dovuto limitarsi a una condanna generica; 2) la compensazione delle spese di appello, in presenza di soccombenza finale della società e senza adeguata motivazione; 3) la liquidazione delle spese, ritenuta globale e non analitica, inferiore ai minimi tariffari e priva di distinta indicazione di diritti e onorari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi. Ha ritenuto erronea l'applicazione dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 perché l'indennità forfetizzata copre solo il periodo cd. intermedio, cioè dalla scadenza del termine alla sentenza che dichiara la conversione, e non può essere confusa con le retribuzioni dovute per il periodo successivo alla pronuncia di primo grado, che non sono soggette a restituzione. Ha inoltre affermato che, ai fini delle spese, il criterio della soccombenza va considerato unitariamente sull'esito finale della lite e che la liquidazione delle spese nei giudizi soggetti al regime tariffario anteriore al D.M. n. 55/2014 deve consentire il controllo del rispetto dei minimi, distinguendo le voci di competenze e onorari. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, per rideterminare l'obbligo restitutorio e procedere a nuova liquidazione delle spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    L'indennità risarcitoria per la nullità del termine è una forfetizzazione onnicomprensiva del danno relativo al solo periodo intermedio tra scadenza del termine e sentenza di conversione; non copre le retribuzioni maturate dopo tale sentenza né richiede prova del danno effettivo o della messa in mora.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio con ordinanza depositabile nei termini previsti dalla norma processuale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Norma posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come parametri violati per l'asserita errata individuazione dell'oggetto della domanda restitutoria e della valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla debenza e sulla quantificazione delle somme da restituire.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati per censurare la regolazione e la compensazione delle spese di lite; la Corte ribadisce che il criterio della soccombenza va valutato sull'esito finale unitario della controversia.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per vizio di motivazione della sentenza sulle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro di sufficienza della motivazione.

  • art. 385 c.p.c.

    Invocato in relazione alle statuizioni sulle spese nel giudizio di cassazione e rinvio.

  • art. 24, L. n. 794/1942

    Richiamato nel motivo relativo alla liquidazione delle spese professionali secondo il sistema tariffario previgente.

  • D.M. n. 127/2004

    Richiamato quale parametro tariffario per i giudizi di merito anteriori al D.M. n. 55/2014; la liquidazione deve consentire il controllo del rispetto dei minimi.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese dei gradi di legittimità e di rinvio; il riferimento ai valori tariffari deve essere coerente con il regime applicabile.

  • D.M. n. 37/2018

    Citato come modifica del D.M. n. 55/2014 nella liquidazione delle spese dei giudizi successivi.

  • art. 2333, comma 2, c.c.

    Richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata, senza che dal testo emerga un ruolo decisivo autonomo nella ratio della decisione.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul contratto a termine convertito, l'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 ha natura forfetaria e onnicomprensiva e copre esclusivamente il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza che accerta la conversione; restano estranee all'obbligo restitutorio le retribuzioni maturate dopo tale pronuncia.
  • Se il datore di lavoro ha corrisposto somme sia per il periodo intermedio sia per periodi successivi alla conversione, il giudice deve distinguere le diverse causali e non può ricondurre all'indennità forfetaria importi che includano retribuzioni non ripetibili.
  • Nel giudizio di rinvio, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza va considerata in modo unitario con riferimento all'esito complessivo della lite e non frazionata per singole fasi processuali.
  • La compensazione delle spese, nel regime anteriore alla riforma del 2005, rientra nel potere discrezionale del giudice, ma la liquidazione deve comunque essere controllabile e rispettare il quadro tariffario applicabile.
  • Quando si applicano le tariffe professionali previgenti, la liquidazione delle spese non può essere meramente globale se ciò impedisce di verificare il rispetto dei minimi tariffari; occorre distinguere almeno tra competenze/onorarî ed esborsi o comunque indicare elementi sufficienti al controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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