Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04946/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing avente ad oggetto un veicolo di lusso, successivamente asportato da ignoti. L'utilizzatore e la fideiussore si opposero al decreto ingiuntivo ottenuto dalla concedente del leasing per una penale dovuta per la risoluzione anticipata del rapporto, sostenendo che, a seguito del furto, andasse fatto valere l'indennizzo previsto da una polizza assicurativa stipulata contro il rischio furto e che essi potessero agire nei confronti dell'assicuratrice, anche richiamando una clausola del contratto di leasing che li autorizzava ad agire verso fornitori o terzi responsabili per le garanzie relative ai beni. La società assicuratrice eccepì che il diritto all'indennizzo spettava esclusivamente alla concedente del leasing, quale beneficiaria della clausola di vincolo, e che gli opponenti non erano legittimati a pretenderlo. La Corte d'appello qualificò il contratto come assicurazione per conto altrui/di chi spetta e ritenne che mancasse il consenso del beneficiario all'esercizio del diritto da parte degli opponenti. In cassazione i ricorrenti dedussero violazione degli artt. 1411, 1891 e 1366 c.c., sostenendo che la clausola del leasing e il consenso del beneficiario li legittimassero ad agire; con il secondo motivo censurarono la condanna alle spese in favore dell'assicuratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non rispettava l'onere di specifica trascrizione/riproduzione degli atti e documenti rilevanti e, comunque, non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: nella polizza vi era una clausola di vincolo che attribuiva l'indennizzo alla società di leasing, e l'art. 1891 c.c. impedisce al contraente di far valere i diritti derivanti dal contratto senza espresso consenso dell'assicurato/beneficiario, consenso che la Corte territoriale aveva escluso. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la condanna alle spese in favore dell'assicuratrice era conseguenza della soccombenza e che il giudice di merito può regolare discrezionalmente la compensazione, purché non sia violato il principio per cui la parte totalmente vittoriosa non sopporta spese. È stata quindi confermata la statuizione di merito e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1891 c.c.

    Nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato/beneficiario e non possono essere esercitati dal contraente senza il consenso espresso del beneficiario.

  • art. 1411 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura assimilabile al contratto a favore di terzo dell'assicurazione per conto altrui; la Corte non accoglie tale tesi ai fini della legittimazione dell'utilizzatore.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato dai ricorrenti sotto il profilo dell'interpretazione secondo buona fede, ma la censura è stata dichiarata inammissibile e non incidente sulla ratio decidendi.

  • art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

    Il ricorso è inammissibile se non trascrive o specifica adeguatamente gli atti e documenti su cui la censura si fonda, impedendo il controllo di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stata la norma processuale richiamata per formulare i motivi di violazione di legge.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza; la parte soccombente può essere condannata a rifondere le spese alla controparte vittoriosa.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, soprattutto quando vi sia una clausola di vincolo che individui il beneficiario dell'indennizzo, il diritto alla prestazione nasce in capo al beneficiario e solo questi può agire contro l'assicuratore, salvo espresso consenso del beneficiario all'azione del contraente.
  • Una pattuizione contenuta in un contratto diverso da quello di assicurazione non è di per sé idonea a trasferire al contraente o all'utilizzatore la legittimazione attiva a pretendere l'indennizzo assicurativo, se non attribuisce espressamente tale potere e se la polizza riserva il diritto al beneficiario.
  • In cassazione, una censura che pretenda una diversa interpretazione di contratti o domande deve riportare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile ex art. 366, n. 6, c.p.c.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e il controllo della Cassazione è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensare o meno le spese resta, nei limiti di legge, valutazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.