Cassazione Civile, Ordinanza n. 34060/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal P.M. avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che il decreto di liquidazione non le era mai stato notificato o comunicato e che mancava prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo con il provvedimento alla Procura; con il secondo ha valorizzato un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi era mai stata comunicazione telematica o cartacea del provvedimento da parte della cancelleria. La doglianza sostanziale riguardava quindi la decorrenza del termine per proporre opposizione e la validità della comunicazione del provvedimento di liquidazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che il ricorso difettasse dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio sufficiente da solo a determinarne l’inammissibilità. Ha aggiunto, comunque, che anche nel merito le censure erano inammissibili, perché il Tribunale aveva accertato che il provvedimento era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario tramite annotazione 'a visto PM' sul fascicolo; inoltre la Procura non aveva provato una conoscenza successiva non imputabile. L’opposizione, proposta quasi due anni dopo, era dunque tardiva rispetto al termine di 30 giorni e, in ogni caso, anche oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha anche escluso la liquidazione delle spese e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore.
È indicato, insieme all’art. 702-bis c.p.c., quale parametro del sistema di comunicazione del provvedimento, rispetto al quale è ammessa una forma equipollente purché assicuri effettiva conoscenza.
Richiamato come norma del procedimento sommario, in combinato con l’art. 136 c.p.c., ai fini della comunicazione del provvedimento.
Il termine lungo di impugnazione è ritenuto applicabile anche ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non comunicati o notificati, con decorrenza dalla pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito autonomamente necessario per la sua ammissibilità.
- La comunicazione di un provvedimento può essere validamente effettuata anche in forma equipollente rispetto a quella formalmente prevista, purché risulti comunque l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Quando il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità della parte, il termine per proporre opposizione decorre da quel momento; l’assenza di prova di una conoscenza successiva non imputabile impedisce di superare la declaratoria di tardività.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non notificati o comunicati.
- Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non valgono, di per sé, a elidere la conoscibilità del provvedimento già acquisito al fascicolo o a scalfire la tardività dell’impugnazione.
Come è indicizzato
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