Cassazione Penale, Sentenza n. 19116/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Liguori: 1) Incide la qualificazione del fatto (capo 1) ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 deducendo che la sostanza sequestrata (928,4 g con THC 0,2% e principio attivo complessivo indicato) non appare idonea a produrre un effetto drogante concreto e quindi non integra la commercializzazione di stupefacenti; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento e concreta quantificazione delle circostanze attenuanti generiche in relazione al capo 2 e sul loro effetto sulla determinazione della pena. Di Cataldo: 1) nullità per mancata notificazione ad uno dei difensori del decreto di citazione per il giudizio abbreviato in appello; 2) motivo sostanzialmente identico al primo motivo di Liguori circa l'idoneità della sostanza a provocare effetto drogante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo di Di Cataldo (nullità per mancata notifica) perché la questione non era stata dedotta nel corso del giudizio di appello ed era quindi preclusa. Ha invece accolto i motivi sostanziali (primo di Liguori e secondo di Di Cataldo) rilevando grave carenza motivazionale della Corte territoriale in ordine all'accertamento dell'idoneità concreta della sostanza a produrre effetti psicotropi (dato il THC 0,2%): la sentenza è stata annullata con rinvio, per nuovo esame, relativamente al reato contestato al capo 1) per entrambi i ricorrenti. Inoltre, è stata annullata anche la determinazione della pena nei confronti di Liguori quanto alla valutazione e all'operatività delle circostanze attenuanti generiche (rinvio per nuovo giudizio su tale punto). Il rinvio è disposto ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma punisce cessione/trasporto/detenzione finalizzata alla cessione di stupefacenti; la sua applicazione richiede anche la verifica dell'effettiva idoneità della sostanza a produrre effetto drogante, in armonia con il principio di offensività
legge n. 242/2016, art. 4 commi 5 e 7
La norma fissa parametri per alcune coltivazioni di canapa; la Corte ha richiamato che il superamento o meno di quei valori non esclude che la valutazione penale debba verificare l'effettiva efficacia drogante della sostanza
D.M. 11 aprile 2006 (dose media singola)
La giurisprudenza indica che non è decisivo il superamento della dose media giornaliera: rileva invece l'idoneità della singola assunzione a produrre effetto drogante
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che occorre precisare se il riconoscimento si fonda su elementi soggettivi (estendibili alla continuazione) o oggettivi (riferibili al singolo fatto)
Massime di principio
- La mera percentuale di principio attivo (es. THC) non è di per sé sufficiente a escludere o confermare la rilevanza penale: il giudice deve valutare se, in concreto, la sostanza fosse idonea a produrre un effetto drogante per la singola assunzione
- Se la percentuale di principio attivo è molto bassa, la corte deve motivare specificamente perché, nonostante ciò, la sostanza sia idonea (o non idonea) a produrre effetti psicotropi; una motivazione generica è insufficiente e può determinare annullamento con rinvio
- In ipotesi di reato continuato, il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche va esplicitato: se fondato su elementi soggettivi rilevanti per l'imputato può operare su tutti i reati della continuazione; se fondato su elementi oggettivi va riferito al singolo fatto e ciò deve risultare chiaramente dalla motivazione
- Le nullità processuali sopravvenute o non dedotte tempestivamente possono essere precluse: questioni quali la mancata notificazione devono essere prospettate entro i termini di legge e, se non dedotte in appello, possono risultare inammissibili in cassazione
- In casi simili occorre conservare e documentare gli esiti degli accertamenti chimici (quantitativi di principio attivo, grado di THC, calcoli sulle dosi) e fornire elementi probatori e peritali utili a dimostrare l'idoneità o l'inesistenza dell'effetto drogante
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