Cassazione Civile, Ordinanza n. 07593/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un precedente processo. Dopo un primo decreto che liquidava un indennizzo di euro 1.000,00 e le spese, la parte privata aveva ottenuto in cassazione la cassazione con rinvio limitatamente al computo del valore del giudizio presupposto, poiché dovevano essere sommati anche gli interessi legali alla sorte capitale. In sede di rinvio la Corte d'appello ha rideterminato l'indennizzo in euro 1.181,31, ha confermato in parte la precedente liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, ha compensato le spese del giudizio di rinvio e ha regolato anche le spese del giudizio di legittimità. Con il nuovo ricorso la parte privata ha denunciato: 1) violazione degli artt. 91 e 2233, comma 2, c.c. e dei decreti ministeriali sui parametri forensi, perché le spese del giudizio di opposizione erano state confermate in soli euro 225,00 per compensi, importo inferiore ai minimi tabellari e non commisurato al valore corretto della causa, che doveva essere individuato nello scaglione tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c., perché la compensazione delle spese del giudizio di rinvio era stata disposta solo per il fatto che il Ministero non si era opposto alla domanda, ragione non prevista dalla norma applicabile. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato nei limiti dei motivi accolti e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese del giudizio di opposizione in euro 1.458,00 per compensi oltre accessori, applicando i parametri del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022; ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, liquidandole in euro 337,00 per compensi oltre accessori, ritenendo illegittima la compensazione operata dalla corte territoriale; infine ha posto a carico del Ministero anche le spese del presente giudizio di legittimità, rinviando alla liquidazione nel dispositivo riportato nel testo, che risulta però troncato nella parte finale.
Norme richiamate
le spese seguono la soccombenza; il giudice deve regolare le spese in coerenza con l'esito finale della lite.
i compensi professionali devono essere commisurati al decoro della professione e non possono essere liquidati in misura irragionevolmente inferiore ai parametri applicabili.
per i giudizi di opposizione in materia di equa riparazione si applica la tabella n. 12, con liquidazione per fasi e secondo lo scaglione di valore corretto.
richiamato tra le fonti parametriche rilevanti ai fini della liquidazione delle spese.
i nuovi parametri si applicano al momento in cui l'attività difensiva non sia ancora esaurita e il decreto sia successivo alla sua entrata in vigore.
nel testo applicabile ratione temporis la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma; la mera mancata opposizione della controparte non è motivo legittimo di compensazione.
D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1
ha modificato l'art. 92 c.p.c. restringendo le ipotesi di compensazione.
conversione del D.L. n. 132/2014, rilevante per il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile.
la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito sostituendosi al giudice di rinvio.
richiamato per il deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, ai fini della liquidazione delle spese dell'opposizione, va applicata la tabella dei parametri forensi corrispondente alla natura camerale ma contenziosa del procedimento, con riferimento al valore effettivamente rideterminato della causa all'esito dell'impugnazione.
- Quando la decisione impugnata viene riformata in sede di impugnazione e il valore della controversia cambia, la liquidazione delle spese va adeguata al nuovo scaglione di valore e non può restare ancorata al valore originariamente stimato.
- L'opposizione nel procedimento di equa riparazione non dà luogo a un autonomo giudizio di impugnazione, ma a una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; perciò la liquidazione dei compensi deve considerare unitariamente le fasi del procedimento secondo i parametri applicabili.
- Le spese processuali devono essere governate dal principio di soccombenza riferito all'esito globale della lite, non al risultato dei singoli gradi o delle singole fasi, salvo espressa previsione normativa.
- Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è eccezionale e può essere disposta solo nei casi tipizzati dalla norma; la mancata opposizione della parte convenuta alla domanda non integra di per sé una ragione legittima di compensazione.
- In mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il decreto e decidere nel merito sulla liquidazione delle spese, determinandole direttamente secondo i parametri forensi applicabili.
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