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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18899/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 27/05/2021 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza presentata ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 relativa alla pena residua derivante dall'esecuzione in Italia della pronuncia del Tribunale di Cluj del 15/10/2018 (eseguita con sentenza della Corte d'appello di Bari). Il ricorso per cassazione censurava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., una presunta errata applicazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/90, richiamando una certificazione Ser.D. depositata negli atti del Tribunale di sorveglianza di Bari. Successivamente, in data 15/10/2021, il ricorrente ha formalmente e autenticamente dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., per rinuncia rituale all'impugnazione. In conseguenza dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, avendo la Corte ritenuto mancanti elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando, in proposito, la giurisprudenza costituzionale, sent. n. 186/2000). Il merito delle censure sostanziali relative all'applicazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/90 non è stato esaminato in ragione della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata dal ricorrente come oggetto di censura (presunta errata applicazione). La Corte non ha esaminato il merito dell'applicazione di questa norma perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Fondamento delle censure prospettate in cassazione (errata applicazione di legge). Anche questa doglianza non è stata valutata nel merito a causa della rinuncia rituale all'impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Norma invocata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile: la rinuncia rituale all'impugnazione rende inammissibile il ricorso ed impedisce l'esame di merito.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Disposizione applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa, imposizione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (quantificata in euro 500).

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per precisare il principio secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere imposta la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame delle questioni di merito richiamate dal ricorrente (art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.).
  • Quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità e può condannare il rinunciante al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende salvo prova dell'assenza di colpa (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale).
  • L'eventuale esistenza di documenti o certificazioni (es. certificazione Ser.D.) che il ricorrente ritenga decisivi non viene valutata se il ricorrente rinuncia all'impugnazione; per ottenere un esame di merito tali prove devono accompagnare un ricorso non rinunciato.
  • La formale autenticazione della dichiarazione di rinuncia (firma autenticata dal difensore) è determinante per configurare la rinuncia rituale richiamata dalla norma e produrre gli effetti di inammissibilità.
  • Se si intende contestare l'applicazione di una norma (es. art. 94 d.P.R. n. 309/1990), è fondamentale non rinunciare all'impugnazione prima che la Corte si pronunci sul merito, altrimenti la censura resterà inespugnata.

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