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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16688/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 222 C.d.S. e vizio di motivazione: si censura che il G.I.P. non ha motivato le ragioni della statuizione concernente la revoca della patente di guida, in contrasto con l'indirizzo della Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019) che ha eliminato l'automatismo della revoca per i reati stradali (tranne i casi aggravati da ebbrezza o uso di stupefacenti), attribuendo al giudice la possibilità di adottare in alternativa la sospensione della patente; pertanto la decisione sarebbe carente di specifica valutazione sul punto

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte che disponeva la revoca della patente di guida e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Roma, Ufficio del G.I.P., in diversa composizione fisica. Restano invece confermati il patto e la restante parte della decisione (pena ed eventuali altre statuizioni). La Corte ha richiamato la sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale che consente al giudice, nei casi non aggravati dall'uso di alcool o droghe, di applicare la sospensione anziché la revoca, e ha ritenuto mancante la motivazione circa la scelta della revoca nella sentenza impugnata

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); richiamata per spiegare il contesto in cui è stata applicata la pena con patto tra le parti

  • art. 222 Codice della Strada

    "l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285... nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna... il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa..."

    La Corte Costituzionale ha escluso l'automatismo della revoca per i reati stradali non aggravati; il giudice deve valutare caso per caso e può applicare la sospensione anziché la revoca quando non sussistono le circostanze aggravanti

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale) e art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali gravi o gravissime)

    Reati richiamati come oggetto della sanzione accessoria: la Corte Costituzionale ha distinto tra ipotesi aggravate (dove la revoca può restare automatica) e non aggravate (dove il giudice valuta l'alternativa della sospensione)

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019

    "ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo... nella parte in cui non prevede che... il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa..."

    Principio chiave: eliminato l'automatismo della revoca eccetto nei casi aggravati da alcool o droghe; impone al giudice di motivare la scelta tra revoca e sospensione

Massime di principio

  • Dopo la sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale la revoca automatica della patente per reati stradali non è più automatica: il giudice deve valutare e motivare l'eventuale scelta della revoca rispetto alla sospensione.
  • La revoca resta giustificata automaticamente solo nelle ipotesi aggravate per stato di ebbrezza o alterazione psicofisica per assunzione di droghe; in tutte le altre ipotesi il giudice deve valutare caso per caso.
  • Nelle sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), anche se esiste un patto tra le parti, l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (come la revoca della patente) richiede comunque adeguata motivazione da parte del giudice; l'assenza di motivazione può determinare l'annullamento limitato della disposizione accessoria.
  • La Cassazione può limitare l'annullamento alla sola statuizione accessoria viziata e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame, lasciando in piedi il resto dell'accordo o della condanna.
  • In casi analoghi è opportuno che il difensore nel ricorso sottolinei la mancanza di motivazione circa la valutazione degli elementi che giustificano la revoca rispetto alla sospensione e richiami l'indirizzo costituzionale 88/2019.

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