Cassazione Civile, Ordinanza n. 06897/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurati)
La controversia
La controversia nasceva da alcuni contratti di polizza vita "Unit Linked - Fard Personal Portfolio" stipulati dagli attori, o dai loro danti causa, con la compagnia assicurativa. In primo grado gli attori avevano chiesto in via principale la declaratoria di nullità dei contratti e la restituzione di quanto versato/eseguito in forza degli stessi; in via subordinata avevano chiesto l'accertamento dell'inadempimento della società e la sua condanna al pagamento di varie poste patrimoniali. Il Tribunale di Genova aveva accolto le domande; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La società assicurativa ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio, come questione pregiudiziale di procedibilità, il mancato regolare e tempestivo deposito della copia notificata della sentenza impugnata, non essendo stata prodotta la relata di notificazione (né altra documentazione idonea), pur avendo la ricorrente dichiarato che la sentenza le era stata notificata in data 21/10/2021.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione della società ricorrente, perché non era stata depositata nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia notificata della sentenza impugnata, completa della relata di notifica o della documentazione equivalente in caso di notifica a mezzo PEC. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Il deposito della copia notificata della sentenza impugnata è requisito di procedibilità del ricorso per cassazione; la sua omissione, salvo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza, comporta improcedibilità.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale di decisione.
Rilevante ai fini della eventuale produzione della documentazione da parte del controricorrente entro il termine di costituzione.
La documentazione omessa non può essere recuperata con successiva produzione tardiva, nei limiti indicati dalla Corte.
Richiamato con riferimento al termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente affermi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia della decisione munita della relata di notifica, ovvero la documentazione equivalente se la notifica è avvenuta via PEC.
- La mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso, salvo che la relativa documentazione sia comunque già nella disponibilità della Corte per tempestivo deposito della controparte o per acquisizione del fascicolo d'ufficio nei casi previsti.
- La verifica del deposito della documentazione richiesta dall'art. 369 c.p.c. è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- La successiva produzione tardiva della relata di notifica non sana l'omissione originaria quando il termine perentorio di deposito sia già spirato.
- In presenza di improcedibilità dell'impugnazione, il giudice di legittimità condanna la parte soccombente alle spese e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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