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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22260/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione aspecifica e priva di censure idonee a scardinare la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. fra più reati separatamente giudicati in cognizione, tutti indicati come rapine. Deduceva che il giudice di merito avesse disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri per accertare l'unicità del disegno criminoso, sostenendo che essa fosse desumibile dall'omogeneità delle condotte, dalla sostanziale identità del modus operandi e dallo stato di tossicodipendenza, che avrebbe costituito l'elemento unificatore delle decisioni criminose. La Corte di cassazione ha richiamato i principi consolidati secondo cui la continuazione richiede la prova che, già al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali; ha poi osservato che l'omogeneità dei reati, delle modalità esecutive e la contiguità spazio-temporale sono solo indici sintomatici, non sufficienti da soli a dimostrare un'unica deliberazione di fondo. Nel caso concreto, ha ritenuto immune da censure la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva valorizzato la distanza temporale di tre anni tra gli episodi e la loro genesi estemporanea, incompatibili con un programma delinquenziale unitario ma indeterminato e temporalmente indefinito. Quanto alla tossicodipendenza, la Corte ha rilevato che il giudice di merito l'aveva considerata ma aveva escluso, sulla base degli atti, un nesso documentabile con i singoli reati; la semplice allegazione che i reati contro il patrimonio fossero stati commessi per procurarsi stupefacente è stata ritenuta insufficiente, perché lo stato di tossicodipendenza rileva come movente e non come prova della preventiva ideazione unitaria del programma criminoso.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La disciplina dell'applicazione della continuazione in executivis non consente di sostituire alla preventiva programmazione unitaria dei reati un mero stile di vita o un generico contesto personale del condannato.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La continuazione presuppone la medesimezza del disegno criminoso, cioè una preventiva ideazione unitaria dei reati, non ricavabile solo da omogeneità, modus operandi o tossicodipendenza.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa e concreta della preventiva programmazione dei reati sin dal primo episodio, almeno nelle sue linee essenziali.
  • L'omogeneità delle violazioni, l'identità del bene giuridico offeso, la contiguità spazio-temporale e l'analogia del modus operandi costituiscono solo indici sintomatici, non prove decisive dell'unicità del disegno criminoso.
  • Quando i reati sono commessi a distanza temporale significativa, può presumersi l'assenza di una progettazione specifica originaria, salvo prova contraria idonea a dimostrare il programma unitario.
  • Lo stato di tossicodipendenza non integra di per sé prova dell'unicità del disegno criminoso: esso può al più spiegare il movente dei singoli fatti, ma non sostituire la prova della preventiva ideazione unitaria.
  • In cassazione è insindacabile il giudizio di merito sull'unicità del disegno criminoso se sorretto da motivazione adeguata, congrua e priva di illogicità manifeste o travisamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

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