Cassazione Penale, Sentenza n. 25518/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnano in Cassazione la sentenza di appello che parzialmente riformò la sentenza di primo grado. Di Serio deduce violazione di legge e vizio di motivazione per violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, co. 3, c.p.p.): la corte d'appello avrebbe determinato una pena-base superiore a quella fissata in primo grado e avrebbe aumentato in misura maggiore gli incrementi per continuazione sui reati "satellite" rispetto al tribunale. La Pesce censura la quantificazione sproporzionata della pena-base, lamentando omissione di considerazione dei criteri di cui all'art. 133, n. 3), c.p. (valutazione della gravità soggettiva e circostanze personali), la sua condizione di subordinazione psicologica rispetto a Di Serio, lo stato di incensuratezza, l'ammissione di responsabilità e la possibilità di sospensione condizionale della pena; contesta altresì l'aumento a titolo di continuazione su sei reati-satellite ritenuto e la misura degli incrementi operati in appello.
La decisione
Il ricorso di Di Serio è stato accolto: la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la corte d'appello ha violato il divieto di reformatio in peius determinando una pena-base maggiore rispetto al giudice di primo grado (da anni 4 mesi 6 e €900 di multa a anni 4 mesi 9 e €1000 di multa). La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato a Di Serio e la questione è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame sulla determinazione della pena. Il ricorso della Pesce è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che la valutazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito e che la motivazione di appello, seppure sintetica, era sufficiente (richiamo all'art. 133 e alla valutazione della gravità delle condotte). Per la Pesce è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Invocato quale divieto di reformatio in peius: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'appello proposto dal solo imputato non può portare a un peggioramento degli elementi autonomi della determinazione della pena; in concreto l'aumento della pena-base in appello rispetto al primo grado è stato considerato incompatibile con tale divieto e ha comportato annullamento per Di Serio
Norma richiamata dalla ricorrente Pesce per la necessità di considerare criteri valutativi della personalità e della colpevolezza; la Corte di Cassazione ha però ritenuto che la motivazione di merito abbia eseguito una valutazione, ricadente nella discrezionalità del giudice, e che non sussista un vizio di motivazione che giustifichi la cassazione
Riferito dalla Corte d'appello in relazione alla riduzione delle pene in ragione dell'atteggiamento processuale collaborativo; la Cassazione ha ritenuto quella valutazione compatibile con il quadro motivazionale e non censurabile in sede di legittimità
Norma invocata per la condanna della ricorrente Pesce al pagamento delle spese e per la statuizione sulla somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (richiami)
Corte Costituzionale n. 186 del 13.6.2000; Sez. 3, n. 17731/2018; Sez. 2, n. 48259/2016; Sez. 2, n. 48538/2022
La Corte richiama precedenti orientamenti su reformatio in peius e sui limiti della sindacabilità in Cassazione delle scelte di merito nella determinazione della pena; tali precedenti sono stati usati per distinguere il caso Di Serio (violazione di divieto) dalla posizione della Pesce (motivazione di merito ritenuta adeguata)
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) tutela non solo l'entità complessiva della pena ma anche gli elementi autonomi della sua determinazione: se l'appello è proposto dal solo imputato il giudice d'appello non può determinare una pena-base più grave rispetto a quella fissata in primo grado.
- La modifica della struttura del reato continuato in appello può, in alcuni casi, comportare diverse modalità di calcolo degli incrementi per continuazione senza violare il divieto di reformatio, purché la decisione sia adeguatamente motivata e non si determini un peggioramento immotivato rispetto al primo grado.
- Nella determinazione della misura della pena il giudice del merito esercita ampia discrezionalità: l'enunciazione anche sintetica dei criteri di cui all'art. 133 c.p. è in genere sufficiente per assolvere all'obbligo motivazionale, e la Cassazione non rientra nel merito delle valutazioni comparate tra coimputati se non sussistono vizi di motivazione.
- La gravità della condotta può giustificare il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche; l'istanza di sospensione condizionale della pena o il riconoscimento di attenuanti devono essere valutati concretamente dal giudice di merito e non sono riequilibrabili in sede di legittimità se la motivazione è congrua.
- I calcoli e i criteri matematici proposti dalla difesa devono trovare riscontro nella motivazione del giudice di merito; interpretazioni numeriche autonome senza riferimento motivazionale non sono idonee a fondare la cassazione.
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